Art. 23 
 
      Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  49-septies  (Scuole  nautiche  ).  -  1.   Le   scuole   per
l'educazione  marinaresca,  la  formazione  e  la  preparazione   dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono
denominate  scuole  nautiche.  L'attivita'  di  scuola   nautica   e'
esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. 
  2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e
tecnica delle province, delle citta' metropolitane e  delle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  nelle  quali  e'  ubicata  la  sede
principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112.
Le  province,  le  citta'  metropolitane  e  le   province   autonome
dispongono   l'esecuzione   di   idonei   controlli    sull'esercizio
dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti
prescritti con cadenza almeno triennale e comunque  a  seguito  della
ricezione di  notizie  circostanziate  circa  l'irregolare  esercizio
dell'attivita'. 
  3. La segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)  per
l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello
sportello unico per le attivita' produttive di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla  provincia
o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente  per
territorio di ubicazione della sede principale da persone  fisiche  o
giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi
per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per  ciascuna  deve
essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad  eccezione
della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata  per  la  sola
sede centrale. Per il personale della scuola,  vale  quanto  previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297. 
  4. La SCIA per  l'esercizio  di  una  scuola  nautica  puo'  essere
presentata da soggetti che: 
    a) hanno compiuto gli anni ventuno; 
    b) sono in  possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
    c) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di  un  livello  di
competenza nella conoscenza della  lingua  italiana  pari  almeno  al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).  Il  requisito
della conoscenza della lingua  italiana  si  intende  soddisfatto  se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera
b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua  italiana  come  lingua  straniera  rilasciato  da   un   ente
certificatore (CLIQ); 
    d) dispongono di adeguata capacita'  patrimoniale  o  di  polizza
fideiussoria. 
  5. Per le persone giuridiche i requisiti  prescritti  dal  comma  4
sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita'
patrimoniale o della polizza  fideiussoria,  che  e'  richiesta  alla
persona giuridica. 
  6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti
di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica  non
puo' essere presentata dai soggetti che: 
    a) sono stati dichiarati delinquenti  abituali,  professionali  o
per tendenza; 
    b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore  a
tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente  inferiori  a
tre anni, nel loro cumulo  non  sono  inferiori  a  sei  anni,  o,  a
prescindere dalla pena in concreto  irrogata,  per  uno  dei  delitti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309; 
    d) sono  stati  dichiarati  interdetti,  inabilitati  o  falliti,
ovvero hanno  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di
fallimento. 
  7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al  comma  6  si
applicano al legale rappresentante. 
  8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile
didattico in possesso dei requisiti  di  cui  ai  commi  4  e  6,  ad
eccezione della capacita' patrimoniale. Per  la  sede  principale  il
responsabile didattico puo' coincidere  con  il  titolare  o  con  il
legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi  il
responsabile didattico  e'  un  dipendente  della  scuola  nautica  o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o  di
capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il  medesimo
responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di  due
ulteriori sedi ubicate nel  territorio  di  una  stessa  provincia  o
citta' metropolitana o provincia autonoma. 
  9.  Gli  istituti  tecnici  del  settore   tecnologico,   indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni
conduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,
possono presentare, per il tramite dello sportello unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  160,
alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia  autonoma
competente per territorio la  SCIA  per  l'esercizio  di  una  scuola
nautica. Gli  istituti  tecnici  che  svolgono  attivita'  di  scuola
nautica sono soggetti alla  vigilanza  amministrativa  del  Ministero
dell'istruzione. 
  10. Le scuole  nautiche  svolgono  attivita'  di  formazione  e  di
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo
39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata  attrezzatura
tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e  degli  istruttori
di cui ai commi  da  11  a  14  del  presente  articolo  e  hanno  la
disponibilita' giuridica di  almeno  un'unita'  da  diporto  adeguata
rispetto al tipo di corsi  impartiti.  Le  dotazioni  complessive  in
personale, attrezzature e unita'  da  diporto  delle  singole  scuole
nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 
  11. Per l'effettuazione dei corsi, la  scuola  nautica  dispone  in
organico di uno o piu' insegnanti di teoria  e,  per  l'effettuazione
delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di
uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe
le funzioni possono essere svolte dal  titolare,  ovvero  dal  legale
rappresentante, ovvero dal responsabile  didattico.  Nella  SCIA  per
l'esercizio dell'attivita' di scuola  nautica  o  di  variazione  del
personale docente in organico e' indicato il personale  insegnante  e
istruttore impiegato ed  e'  comprovato  il  possesso  dei  requisiti
prescritti. 
  12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso  le
scuole  nautiche  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti   in   possesso
dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di
capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi  dello  stato
maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque  anni,  i  docenti  degli
istituti tecnici di cui al  comma  9,  i  docenti  che  hanno  svolto
attivita' di docenza presso i medesimi istituti  tecnici  per  almeno
cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu'  di  cinque
anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque  anni  la  patente
nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza  alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la  patente
nautica di categoria B. L'attivita'  di  insegnamento  teorico  delle
tecniche di base della navigazione a vela e'  svolta  dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies  del  presente
codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo  nel
rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando  di
unita' da diporto presso le scuole  nautiche  i  soggetti  che  hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con  abilitazione
almeno  pari  a  quella  che  il  candidato  aspira   a   conseguire.
L'attivita' di  istruzione  pratica  delle  tecniche  di  base  della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di
cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. 
  14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti
requisiti: 
    a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; 
    b) sono in  possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
    c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al  comma  6,  ad
eccezione di quelli inerenti il diritto  fallimentare,  e  non  hanno
riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon
costume; 
    d) se istruttori pratici, sono  in  possesso  di  certificato  di
idoneita' psichica e fisica rilasciato dai medici  della  Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture  pubbliche
e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; 
    e) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di  un  livello  di
competenza nella conoscenza della  lingua  italiana  pari  almeno  al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).  Il  requisito
della conoscenza della lingua  italiana  si  intende  soddisfatto  se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera
b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua  italiana  come  lingua  straniera  rilasciato  da   un   ente
certificatore (CLIQ). 
  15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio,  che  gli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati  non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.  Le  spese  di
viaggio e di missione per i componenti  delle  commissioni  di  esame
sono a carico dei richiedenti. 
  16. Chiunque gestisce una  scuola  nautica  senza  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui  all'articolo
123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 
  17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole
nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da  diporto
nella disponibilita' giuridica di scuole  nautiche  in  mancanza  dei
requisiti di cui ai commi 12, 13 e  14,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  di  cui  all'articolo  123,  comma  12,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  aggiornata  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 
  18. In caso  di  esercizio  dell'attivita'  di  scuola  nautica  in
violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21,  e'
adottato  provvedimento  disciplinare  motivato  di  diffida   e   di
eventuale   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita',    o    di
interdizione  dall'esercizio  dell'attivita'  nei  casi  e   con   le
modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21. 
  19.  La  sanzione  disciplinare  dell'interdizione   dall'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica  e'  obbligatoriamente  disposta  in
caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da  parte  del
titolare o del legale rappresentante della scuola nautica. 
  20.  Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in  materia  di
attivita' di scuola nautica sono irrogate  dalla  provincia  o  dalla
citta'  metropolitana  o  dalla  provincia  autonoma  competente  per
territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo
4, del regolamento  (UE)  2016/679,  sono  disciplinate  le  seguenti
materie, nonche' i tipi di dati trattati, le  operazioni  eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli
interessati: 
    a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; 
    b) modalita' per la presentazione della segnalazione  certificata
di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; 
    c)  requisiti  di  idoneita'  e  requisiti  minimi  di  capacita'
patrimoniale; 
    d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche  delle  unita'
da diporto nella disponibilita' giuridica  della  scuola  nautica  in
rapporto ai corsi impartiti; 
    e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico
e di istruttore pratico; 
    f) modalita' di svolgimento dell'attivita'  di  formazione  e  di
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti  nautiche,  ivi  compresa  la  durata  dei  corsi   e   delle
esercitazioni pratiche; 
    g) requisiti e modalita' per lo  svolgimento  degli  esami  nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche,  fermo
restando quanto previsto dal comma 15; 
    h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; 
    i) tariffario minimo; 
    l)  disciplina  delle  modalita'   di   diffida   o   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 
 
          Note all'art. 23: 
              - L'art. 49-septies del citato decreto  legislativo  18
          luglio  2005,  n.  171,  sostituito  dal  presente  decreto
          legislativo, recava: 
              «Art. 49-septies (Scuole nautiche)». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  105,  comma  3,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli  enti
          locali). 
              (Omissis). 
              3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma  2
          dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni
          relative: 
                a)   alla   autorizzazione   e   vigilanza    tecnica
          sull'attivita'  svolta  dalle  autoscuole  e  dalle  scuole
          nautiche; 
                b) al  riconoscimento  dei  consorzi  di  scuole  per
          conducenti di veicoli a motore; 
                c) agli esami per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
          degli insegnanti e istruttori di autoscuola; 
                d) al rilascio  di  autorizzazione  alle  imprese  di
          autoriparazione  per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
          controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 
                e)  al  controllo   sull'osservanza   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella nel settore  dell'autotrasporto  di
          cose per conto terzi; 
                f) al rilascio  di  licenze  per  l'autotrasporto  di
          merci per conto proprio; 
                g)  agli  esami  per  il  conseguimento  dei   titoli
          professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
          e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto su strada. 
                h). 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  508  del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              «Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente
          non e' consentito impartire lezioni private ad  alunni  del
          proprio istituto. 
              2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
          tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
          quale deve altresi' comunicare il nome degli  alunni  e  la
          loro provenienza. 
              3. Ove le esigenze di  funzionamento  della  scuola  lo
          richiedano, il direttore didattico  o  il  preside  possono
          vietare l'assunzione di lezioni  private  o  interdirne  la
          continuazione,  sentito  il  consiglio  di  circolo  o   di
          istituto. 
              4. Avverso il provvedimento del direttore  didattico  o
          del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli  studi,
          che  decide  in  via  definitiva,  sentito  il  parere  del
          consiglio scolastico provinciale. 
              5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente  dal
          quale  abbia  ricevuto  lezioni  private;  sono  nulli  gli
          scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione  a
          tale divieto. 
              6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto  divieto
          di impartire lezioni private. 
              7. L'ufficio di docente,  di  direttore  didattico,  di
          preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria  di
          personale prevista dal presente titolo  non  e'  cumulabile
          con altro rapporto di impiego pubblico. 
              8. Il  predetto  personale  che  assuma  altro  impiego
          pubblico   e'   tenuto   a    darne    immediata    notizia
          all'amministrazione. 
              9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione
          di diritto dall'impiego precedente,  salva  la  concessione
          del trattamento di quiescenza  eventualmente  spettante  ai
          sensi delle disposizioni in vigore. 
              10. Il personale di cui al  presente  titolo  non  puo'
          esercitare    attivita'    commerciale,    industriale    e
          professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi  alle
          dipendenze di  privati  o  accettare  cariche  in  societa'
          costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
          in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
          Stato e  sia  intervenuta  l'autorizzazione  del  Ministero
          della pubblica istruzione. 
              11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica  nei
          casi di societa' cooperative. 
              12. Il personale che contravvenga ai divieti posti  nel
          comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo  del
          servizio centrale competente ovvero dal  provveditore  agli
          studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 
              13. L'ottemperanza alla diffida non  preclude  l'azione
          disciplinare. 
              14. Decorsi quindici giorni  dalla  diffida  senza  che
          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
          con  provvedimento  del  direttore  generale  o  capo   del
          servizio  centrale   competente,   sentito   il   Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  per  il  personale
          appartenente ai  ruoli  nazionali;  con  provvedimento  del
          provveditore agli studi, sentito  il  consiglio  scolastico
          provinciale, per il personale docente della scuola materna,
          elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale  della
          pubblica  istruzione,  per  il  personale   docente   degli
          istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 
              15.  Al  personale  docente   e'   consentito,   previa
          autorizzazione  del  direttore  didattico  o  del  preside,
          l'esercizio  di  libere  professioni  che  non   siano   di
          pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
          alla funzione docente e siano compatibili con  l'orario  di
          insegnamento e di servizio. 
              16. Avverso il diniego  di  autorizzazione  e'  ammesso
          ricorso al provveditore  agli  studi,  che  decide  in  via
          definitiva.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. 
              - Per  il  testo  dell'art.  39  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          15. 
              - Per  il  testo  dell'art.  5  del  decreto-legge   30
          dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
          nazionale nonche' proroga  dei  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche amministrazioni in base alla L. 1°  giugno  1977,
          n.  285,  sulla  occupazione  giovanile)  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  si
          vedano le note all'art. 22. 
              - Si riporta il testo dell'art. 123, commi 11  e  12  e
          dell'art. 195, comma 3, del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 
              «Art. 123 (Autoscuole). 
              (Omissis). 
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 11.130 ad euro 16.694.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
              (Omissis). 
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173 ad euro 695. 
              (Omissis).» 
              «Art. 195 (Applicazione delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie). 
              (Omissis). 
              3. La misura delle sanzioni  amministrative  pecuniarie
          e' aggiornata ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  (media
          nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.  All'uopo,
          entro il 1° dicembre di ogni  biennio,  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze, e delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  fissa,
          seguendo i criteri di  cui  sopra,  i  nuovi  limiti  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
          gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono  superare
          quelli massimi di cui al comma 1. 
              (Omissis).». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Per il testo dell'art. 17, comma  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          si vedano le note all'art. 16. 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali), si vedano le note all'art. 21. 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  27  aprile
          2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
          Consiglio relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'
          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
          direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla  protezione
          dei dati), si vedano le note alle premesse.