Art. 24 
 
      Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49-octies (Centri di istruzione per  la  nautica).  -  1.  Le
associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  quali  centri  di
istruzione per la nautica  possono  svolgere  senza  scopo  di  lucro
attivita' di formazione e di preparazione dei  candidati  agli  esami
per il conseguimento delle patenti nautiche. 
  2. I centri  di  istruzione  per  la  nautica  sono  soggetti  alla
vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
  3.  Le  direzioni  generali  territoriali   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto,  competenti
per  territorio   in   relazione   al   luogo   ove   sono   ubicate,
rispettivamente per le acque interne e per le acque  marittime  nella
fascia  costiera,  effettuano   controlli   ordinari   sull'esercizio
dell'attivita' e  sulla  permanenza  dei  requisiti  da  parte  delle
articolazioni e delle affiliazioni locali dei  centri  di  istruzione
per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli  straordinari
a  seguito  della   ricezione   di   notizie   circostanziate   circa
l'irregolare  esercizio  dell'attivita'.  Qualora,  all'esito   delle
attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti  in  ordine  alla
prescritta assenza  dello  scopo  di  lucro,  le  predette  autorita'
interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo  36,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi  autorita'  effettuati,
sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione  per  la
nautica  e'  presentata  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dal legale  rappresentante  dell'ente  o  dell'associazione
nautici di livello nazionale. Il  legale  rappresentate  risponde  al
predetto  Ministero  del  regolare  funzionamento   del   centro   di
istruzione  per  la  nautica,  nonche'  delle  sue  articolazioni   e
affiliazioni locali che svolgono tale attivita'. 
  5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione  per  la
nautica puo' essere presentata da soggetti che: 
    a) sono cittadini italiani, o di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo  ovvero  sono  cittadini  di
Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di  soggiorno  e
di lavoro nel territorio dello Stato; 
    b) hanno compiuto gli anni ventuno; 
    c) sono in  possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
    d) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di  un  livello  di
competenza nella conoscenza della  lingua  italiana  pari  almeno  al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).  Il  requisito
della conoscenza della lingua  italiana  si  intende  soddisfatto  se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera
c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza  della
lingua  italiana  come  lingua  straniera  rilasciato  da   un   ente
certificatore (CLIQ). 
    e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo  49-septies,
comma 6, del presente codice. 
  6. A ciascun  centro  di  istruzione  per  la  nautica,  nonche'  a
ciascuna sua articolazione o  affiliazione  locale  che  svolge  tale
attivita', e' preposto un responsabile  didattico,  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 5. 
  7. Ciascun centro di istruzione per la  nautica  comunica  l'elenco
delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono  attivita'
di centro di istruzione per la nautica e i  nominativi  dei  relativi
responsabili didattici, nonche' ogni  loro  variazione  entro  trenta
giorni dalla data in  cui  e'  intercorsa,  alla  Direzione  generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le
articolazioni o affiliazioni locali. 
  8. I centri di istruzione per  la  nautica  svolgono  attivita'  di
formazione  e  di  preparazione  dei  candidati  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste
dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente  quelle  di
categoria C  e  D,  possiedono  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di  cui  al
comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di  almeno  un'unita'  da
diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. 
  9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di  istruzione  per  la
nautica  dispone  di  uno  o  piu'  insegnanti  di  teoria   e,   per
l'effettuazione  delle  esercitazioni  pratiche,  di   uno   o   piu'
istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che  cumulano  entrambe
le  funzioni.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
49-septies, commi 12, 13 e 14, del  presente  codice.  Il  centro  di
istruzione  per  la  nautica,  nonche'   le   sue   articolazioni   e
affiliazioni  locali  che  svolgono  tale  attivita',  comunicano  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie  di
porto  competenti  per  territorio,  i   nominativi   del   personale
insegnante e istruttore impiegato e le loro  variazioni,  comprovando
il possesso dei requisiti prescritti. 
  10. Chiunque gestisce un centro di istruzione  per  la  nautica  in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1  o  in  mancanza  dei
requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione  amministrativa
di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo  195,  comma  3,
del  medesimo  decreto.  Dalla  violazione   consegue   la   sanzione
amministrativa    accessoria     dell'interdizione     dall'esercizio
dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 
  11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri
di istruzione per la nautica ovvero attivita' di  istruzione  pratica
su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per
la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo  49-septies,
commi 12, 13 e 14 del presente  codice,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  di  cui  all'articolo  123,  comma  12,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  aggiornata  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 
  12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per
la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al
comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e
di  eventuale  sospensione   dall'esercizio   dell'attivita'   o   di
interdizione dall'esercizio dell'attivita' di  centro  di  istruzione
per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal  regolamento
di cui al comma 15. 
  13.  La  sanzione  disciplinare  dell'interdizione   dall'esercizio
dell'attivita'  di  centro  di   istruzione   per   la   nautica   e'
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di
cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice,  da  parte
del  legale  rappresentante  dell'articolazione  o  dell'affiliazione
locale del centro di istruzione per la nautica. 
  14.  Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in  materia  di
attivita' di centri di istruzione per la nautica  sono  irrogate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di
porto competenti per territorio rispetto al luogo  in  cui  e'  stata
commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo
4, del regolamento  (UE)  2016/679,  sono  disciplinate  le  seguenti
materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il
motivo di interesse pubblico rilevante e le misure  di  tutela  degli
interessati: 
    a) modalita'  per  il  riconoscimento  e  per  l'esercizio  della
vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di  istruzione  per  la
nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
delle Capitanerie di porto; 
    b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; 
    c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento
quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni
e degli enti nautici di livello nazionale; 
    d) requisiti di idoneita'; 
    e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti  tecnici
e didattici, nonche' caratteristiche delle unita'  da  diporto  nella
disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la  nautica  in
rapporto ai corsi impartiti; 
    f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico
e di istruttore pratico; 
    g) modalita' di svolgimento dell'attivita'  di  formazione  e  di
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti  nautiche,  ivi  compresa  la  durata  dei  corsi   e   delle
esercitazioni pratiche; 
    h)  disciplina  delle  modalita'   di   diffida   o   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione  della  nautica
di cui al presente decreto.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - L'art. 49-octies del citato  decreto  legislativo  18
          luglio  2005,  n.  171,  sostituito  dal  presente  decreto
          legislativo, recava: 
              «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36, quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              «Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). 
              (Omissis). 
              I soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente  di
          svolgere attivita' ispettive o  di  vigilanza  nonche'  gli
          organi giurisdizionali, requirenti  e  giudicanti,  penali,
          civili  e  amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli
          organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio
          delle loro funzioni, vengono  a  conoscenza  di  fatti  che
          possono  configurarsi  come  violazioni  tributarie  devono
          comunicarli direttamente ovvero, ove previste,  secondo  le
          modalita' stabilite da  leggi  o  norme  regolamentari  per
          l'inoltro della denuncia penale, al comando  della  Guardia
          di finanza competente in relazione al luogo di  rilevazione
          degli stessi, fornendo l'eventuale  documentazione  atta  a
          comprovarli.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  39  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          15. 
              - Per il testo degli articoli 123, commi 11 e 12 e 195,
          comma 3, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
          (Nuovo codice della strada), si vedano le note all'art. 23. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Per il testo dell'art. 17, comma  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          si vedano le note all'art. 16. 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali), si vedano le note all'art. 21. 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  27  aprile
          2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
          Consiglio relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'
          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
          direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla  protezione
          dei dati), si vedano le note alle premesse.