Art. 24 Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'. 5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; b) hanno compiuto gli anni ventuno; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice. 6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5. 7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali. 8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. 9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti. 10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15. 13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica. 14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneita'; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.».
Note all'art. 24: - L'art. 49-octies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica)». - Si riporta il testo dell'art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): «Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). (Omissis). I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.». - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15. - Per il testo degli articoli 123, commi 11 e 12 e 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si vedano le note all'art. 23. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note all'art. 16. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), si vedano le note all'art. 21. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati), si vedano le note alle premesse.