Art. 25 
 
      Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole  «alle  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»; 
    b) al comma  4,  dopo  le  parole  «la  sua  delimitazione»  sono
aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una  banchina  d'accesso
con altezza massima  di  cinquanta  centimetri  rispetto  al  livello
dell'acqua. In alternativa  e'  possibile  l'utilizzo  di  un  idoneo
sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono  sostituite
dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si  riporta  l'art.  49-nonies  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 49-nonies (Disciplina del transito  delle  unita'
          da diporto). - 1. I concessionari delle strutture  dedicate
          alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere
          a) e b), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
          dicembre 1997, n.  509,  devono  permanentemente  riservare
          alle unita' da diporto,  a  vela  o  a  motore,  tratti  di
          banchina per gli accosti in transito o  che  approdano  per
          rifugio,  commisurate  alle  dimensioni  delle  unita'   da
          ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio,  agitazione
          residua  all'ormeggio  e  apprestamenti  impiantistici  con
          prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione.  I
          tratti di banchina sono riservati per la durata massima  di
          72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
          nei casi di avaria  all'unita',  salvo  che  la  permanenza
          oltre tali termini  non  sia  giustificata  da  ragioni  di
          sicurezza della navigazione. L'ormeggio per  le  unita'  da
          diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito
          per  un  tempo  non  inferiore  alle  4   ore   giornaliere
          individuato dal concessionario nella  fascia  oraria  dalle
          ore 9.00 alle ore 19.00 e  per  non  piu'  di  tre  ormeggi
          nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari  relativi
          all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o  per
          rifugio sono resi pubblici dal gestore dei  porti  e  degli
          approdi turistici. 
              2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun
          anno il numero  degli  accosti  riservato  al  transito  e'
          determinato   nell'otto   per   cento   dei   posti   barca
          disponibili. Negli altri periodi dell'anno  il  numero  dei
          posti barca e' stabilito come segue: 
                a) fino a 50 posti barca: due; 
                b) fino a 100 posti barca: tre; 
                c) fino a 150 posti barca: cinque; 
                d) fino a 250 posti barca: dieci; 
                e) da 251 a 500 posti barca: quindici; 
                f) da 501 a 750 posti barca: venti; 
                g) oltre 750 posti barca: venticinque. 
              3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun
          anno  il  numero  degli  accosti  riservato   al   transito
          destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a
          motore, condotte da persone con disabilita' o  con  persone
          con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno  per  cento
          dei posti barca disponibili. Negli altri periodi  dell'anno
          il numero dei posti barca e' stabilito come segue: 
                a) fino a 80 posti barca: uno; 
                b) fino a 150 posti barca: due; 
                c) fino a 300 posti barca: tre; 
                d) da 300 a 400 posti barca: quattro; 
                e) da 400 a 700 posti barca: sei; 
                f) oltre 700 posti barca: otto. 
              4. Per la finalita' di cui al  comma  3  e'  scelta  di
          preferenza  una  area  che  risulta  di  comodo  accesso  e
          collocata alla  minore  distanza  possibile  dai  punti  di
          erogazione di acqua e di energia  elettrica.  Il  posto  di
          ormeggio  deve  essere  riconoscibile   mediante   la   sua
          delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante
          il simbolo identificativo della  destinazione  dell'area  e
          deve prevedere sistemi idonei allo specifico  attracco  che
          consentano comodo accesso e uso. 
              5. La persona con disabilita' che conduce  l'unita'  da
          diporto o la persona che conduce una unita' da diporto  con
          disabile a bordo,  a  pena  di  decadenza  dal  diritto  di
          ormeggio nell'attracco di cui al comma 3,  deve  comunicare
          al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o  via
          telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno
          24 ore di anticipo. In caso di beni del  demanio  marittimo
          non  in  concessione  la  citata  comunicazione  e'   fatta
          all'autorita' marittima competente. 
              6. Il posto di  attracco  riservato  alle  persone  con
          disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo'  essere
          occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in
          caso  di  arrivo  di  unita'  condotta   da   persona   con
          disabilita' o con persona  con  disabilita'  a  bordo,  che
          abbia fatto  richiesta  del  suo  utilizzo  secondo  quanto
          previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato. 
              7. Lo stazionamento nel punto di  attracco  di  cui  al
          comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato  da  altra
          unita' con persona con disabilita', per  un  giorno  e  una
          notte. Nel caso in cui  le  condizioni  metereologiche  non
          consentono  di  riprendere  la   navigazione,   l'autorita'
          marittima   puo'   autorizzare   il   prolungamento   dello
          stazionamento. 
              8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di  cui
          ai commi 2 e 3 sono annotate in  un  registro,  numerato  e
          siglato in ogni  singola  pagina  dall'autorita'  marittima
          territorialmente competente. 
              9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre,  i
          posti di ormeggio  riservati  al  transito  possono  essere
          utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate
          per l'esposizione. 
              10. Negli altri  beni  del  demanio  marittimo  non  in
          regime di  concessione  destinati  alla  navigazione  e  al
          trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario
          marittimo competente e' disciplinata  la  riserva  per  gli
          accosti alle unita' da diporto in transito o che  approdano
          per  rifugio.  Con  la  medesima  ordinanza,  al  fine   di
          garantire la sicurezza portuale e della  navigazione,  sono
          altresi' individuati sistemi di regolazione  degli  accessi
          alle isole minori da parte dei passeggeri delle  unita'  da
          diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri. 
              11. Il capo del circondario marittimo, con  riferimento
          alla compatibilita' delle strutture dedicate  alla  nautica
          da diporto di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509,  con
          gli  interessi  marittimi  e   con   la   sicurezza   della
          navigazione esprime il parere di competenza. 
              12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e  nelle
          riserve od oasi naturali attraversati da  corsi  d'acqua  o
          che  comprendano  bacini  normalmente  fruiti   dall'utenza
          turistica  mediante  piccole  imbarcazioni,  l'autorita'  o
          l'ente competente, con proprio atto determina le  modalita'
          attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto,
          a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio,
          nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda
          fruizione  da  parte  delle  persone  con  disabilita'.  Le
          tariffe  relative  all'utilizzazione   degli   accosti   in
          transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore  dei
          punti di accosto e di imbarco. 
              13. In caso di mancata  osservanza  delle  disposizioni
          del   presente   articolo,   si   applicano   le   sanzioni
          amministrative previste dal  codice  della  navigazione  in
          materia di uso del demanio marittimo.».