Art. 27 Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.».
Note all'art. 27: - Si riporta l'art. 57-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico). - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. 2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.». - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 2004/852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139/1.