Art. 28 
 
          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito,   nel   rispetto    delle    disposizioni    del    codice
dell'amministrazione digitale e delle  regole  tecniche  adottate  ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale  dei
prodotti delle unita' da diporto. 
  3-ter.  L'archivio  di  cui  al  comma  3-bis  registra,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2,  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e
i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016,  n.
5. 
  3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed  e'
popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle  investigazioni  di
cui al comma 3. L'archivio contiene dati di  natura  tecnica  e  dati
relativi agli infortuni e  ai  danni  alla  salute  anonimizzati.  In
nessun caso l'archivio registra  dati  personali  identificativi  dei
soggetti coinvolti nei sinistri. 
  3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del  presente  codice
e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui
al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la
trasmissione dei dati  da  parte  delle  autorita'  marittime,  della
navigazione interna e consolari. 
  3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  da
3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta l'art. 60 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario).  -  1.  Se
          nel corso della navigazione o durante la sosta in porto  si
          sono verificati eventi straordinari relativi all'unita'  da
          diporto o alle persone a bordo, il  comandante  dell'unita'
          da diporto deve farne denuncia  all'autorita'  marittima  o
          consolare entro tre giorni  dall'arrivo  in  porto  con  le
          modalita' di cui all'art. 38  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2.  In   caso   di   eventi   che   abbiano   coinvolto
          l'incolumita' fisica di persone o l'integrita'  ambientale,
          il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. 
              3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il
          caso, ad investigazioni sommarie  sui  fatti  denunciati  e
          sulle loro cause. 
              3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del
          codice  dell'amministrazione  digitale   e   delle   regole
          tecniche  adottate  ai  sensi  dell'art.  71  del  medesimo
          codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle  unita'  da
          diporto. 
              3-ter. L'archivio di cui al comma  3-bis  registra,  ai
          sensi dell'art.  18,  comma  2,  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9
          luglio 2008, gli infortuni  e  i  danni  alla  salute,  che
          possono essere causati dai  prodotti  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 
              3-quater.  L'archivio  di  cui  al   comma   3-bis   e'
          informatizzato ed e'  popolato  e  aggiornato  con  i  dati
          risultanti  dalle  investigazioni  di  cui  al   comma   3.
          L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati  relativi
          agli infortuni e ai  danni  alla  salute  anonimizzati.  In
          nessun   caso   l'archivio    registra    dati    personali
          identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 
              3-quinquies.  Con  il  regolamento  di  attuazione  del
          presente  codice  e'  stabilita   l'organizzazione   e   il
          funzionamento  dell'archivio  di  cui   al   comma   3-bis,
          l'accesso allo stesso e le  modalita'  e  i  tempi  per  la
          trasmissione dei dati da parte delle  autorita'  marittime,
          della navigazione interna e consolari. 
              3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  ai
          commi da 3-bis a  3-quinquies  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Per il testo dell'art. 71 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          si vedano le note all'art. 21. 
              - Il  regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L
          218. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   decreto
          legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  (Attuazione   della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni
          del presente decreto si applicano a: 
                a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da  diporto
          parzialmente completate; 
                b)  natanti  da  diporto   e   natanti   da   diporto
          parzialmente completati; 
                c)  moto  d'acqua   e   moto   d'acqua   parzialmente
          completate; 
                d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul
          mercato dell'Unione  europea  separatamente,  in  prosieguo
          denominati 'componenti'; 
                e) motori di propulsione installati o  specificamente
          destinati ad essere installati su o in unita' da diporto; 
                f) motori di propulsione installati su o in unita' da
          diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; 
                g) unita' da diporto oggetto  di  una  trasformazione
          rilevante. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano a: 
                a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e
          costruzione di cui all'allegato II, parte  A,  del  decreto
          legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
          del presente decreto: 
                  1) unita'  da  diporto  destinate  unicamente  alle
          regate,  comprese  le  unita'  a  remi  e  le  unita'   per
          l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso
          dal fabbricante; 
                  2) canoe  e  kayak  progettati  unicamente  per  la
          propulsione umana, gondole e pedalo'; 
                  3) tavole da  surf  progettate  unicamente  per  la
          propulsione eolica e per essere manovrate  da  una  o  piu'
          persone in piedi; 
                  4) tavole da surf; 
                  5) unita' storiche originali e singole riproduzioni
          di unita' da diporto storiche, progettate prima  del  1950,
          ricostruite principalmente  con  i  materiali  originali  e
          identificate in tal senso dal fabbricante; 
                  6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che
          non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 
              7) unita' da diporto costruite  per  uso  personale,  a
          condizione  che  non  siano  successivamente  immesse   sul
          mercato dell'Unione europea durante un  periodo  di  cinque
          anni a decorrere dalla messa  in  servizio  dell'unita'  da
          diporto; 
                  8) unita' da  diporto  specificamente  destinate  a
          essere dotate di equipaggio e a  trasportare  passeggeri  a
          fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al  comma  3,
          indipendentemente dal numero di passeggeri; 
                  9) sommergibili; 
                  10) veicoli a cuscino d'aria; 
                  11) aliscafi; 
                  12)  unita'  da  diporto  a  vapore  a  combustione
          esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; 
                  13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su  ruote
          o cingoli, in grado di operare  sia  sull'acqua  sia  sulla
          terraferma; 
                b) per quanto  riguarda  i  requisiti  relativi  alle
          emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte  B,  del
          decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come   sostituito
          dall'allegato I del presente decreto: 
                  1)   motori    di    propulsione    installati    o
          specificamente destinati a essere installati  sui  seguenti
          prodotti: 
                  1.1) unita' da diporto  destinate  unicamente  alle
          regate e identificate in tal senso dal fabbricante; 
                  1.2) unita' da diporto sperimentali,  a  condizione
          che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 
                    1.3) unita' da diporto specificamente destinate a
          essere dotate di equipaggio e a  trasportare  passeggeri  a
          fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al  comma  3,
          indipendentemente dal numero dei passeggeri; 
                  1.4) sommergibili; 
                  1.5) veicoli a cuscino d'aria; 
                  1.6) aliscafi; 
                    1.7) mezzi anfibi, ossia  veicoli  a  motore,  su
          ruote o cingoli, in grado di  operare  sia  sull'acqua  sia
          sulla terraferma; 
                2) motori originali e singole riproduzioni di  motori
          di propulsione storici, basati su un progetto anteriore  al
          1950, non prodotti in  serie  e  montati  sulle  unita'  da
          diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7); 
                3) motori di propulsione costruiti per uso personale,
          a condizione che  non  siano  successivamente  immessi  sul
          mercato dell'Unione europea durante un  periodo  di  cinque
          anni a decorrere dalla messa  in  servizio  dell'unita'  da
          diporto; 
              c) per quanto riguarda i  requisiti  per  le  emissioni
          acustiche di cui all'allegato  II,  parte  C,  del  decreto
          legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
          del presente decreto: 
                1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b); 
                2) unita' da diporto costruite per uso  personale,  a
          condizione  che  non  siano  successivamente  immesse   sul
          mercato dell'Unione europea durante un  periodo  di  cinque
          anni a decorrere dalla messa  in  servizio  dell'unita'  da
          diporto. 
              3. Il fatto che  la  stessa  unita'  da  diporto  possa
          essere   utilizzata   anche   per   il   noleggio   o   per
          l'addestramento o per attivita' sportive e  ricreative  non
          la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto
          quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea  ai  fini
          di diporto.».