Art. 29 
 
          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 64, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola «annualmente» e' soppressa; 
    b) dopo la parola «trasporti», sono inserite le seguenti:  «,  il
quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita'». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 64 (Diritti  di  ammissione  agli  esami  per  il
          conseguimento delle patenti nautiche).  -  1.  L'ammissione
          agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche  e'
          subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo
          sostenuto  dall'amministrazione  per  la   gestione   delle
          relative procedure. 
              2. L'ammontare del predetto diritto  e'  stabilito  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          il  quale  viene  aggiornato   periodicamente   e   secondo
          necessita'.».