Art. 29 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola «annualmente» e' soppressa; b) dopo la parola «trasporti», sono inserite le seguenti: «, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita'».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 64 (Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche). - 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure. 2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita'.».