Art. 3 
 
                           Nautica sociale 
 
  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Nautica sociale). - 1. Ai fini del presente codice  si
intende per nautica sociale: 
    a) la navigazione da diporto  effettuata  in  acque  marittime  o
interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e  senza  scopo
di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con
scafo di lunghezza fino  a  sei  metri,  misurata  secondo  la  norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    b) il complesso  delle  attivita'  finalizzate  a  diffondere  la
conoscenza e la pratica della  nautica  da  diporto  a  favore  degli
studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di eta' non
inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio  terapeutico,
a favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo  3,  comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con  disturbi  psicologici,
dell'apprendimento o della personalita'. 
  2.  Con  il  regolamento  di  attuazione  del  presente  codice  e'
stabilita  la  disciplina  della  nautica  sociale  e  le   eventuali
facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da diporto  in  transito  e
per la fornitura dei servizi in banchina.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art. 3 (Soggetti aventi  diritto).  -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              (Omissis).».