Art. 30 
 
          Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 
                       3 novembre 2017, n. 229 
 
  1. All'articolo 59, comma 1, del  decreto  legislativo  3  novembre
2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera e) e' abrogata; 
    b) alla lettera h), dopo le parole «in solitario,», sono inserite
le seguenti: «anche nel caso  di  navigazione  limitata  all'area  di
ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti  elettronici
per la localizzazione,», la parola «rilasciati» e'  sostituita  dalla
seguente: «rilasciate» e dopo le parole «n.  171»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' gli apparati di comunicazione»; 
    c) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) disciplina dei
requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,
la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di
persone con disabilita' fisica, psichica  o  sensoriale,  ovvero  con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle  modalita'
di  accertamento  e  di  certificazione   dei   predetti   requisiti,
prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite
mediche, oltre  che  presso  strutture  pubbliche,  presso  gabinetti
medici, anche allestiti  nelle  sedi  delle  scuole  nautiche  e  dei
consorzi per l'attivita' di scuola  nautica,  che  rispettino  idonei
requisiti igienico sanitari e  siano  accessibili  e  fruibili  dalle
persone con disabilita', a condizione che le visite siano  svolte  da
medici in possesso del codice identificativo per  il  rilascio  delle
patenti guida, ai sensi del decreto  ministeriale  31  gennaio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  38
del 16 febbraio 2011»; 
    d) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e quelle per  tutelare  i  diritti  fondamentali  degli  interessati
secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies  e  2-octies  del
medesimo codice»; 
    e) la lettera o) e' abrogata; 
    f) alla lettera s), la parola «conduttore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «locatario»; 
    g) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: 
    «bb-bis)  disciplina  della  navigazione  e  dell'utilizzo  delle
unita' da diporto a controllo remoto, delle responsabilita'  connesse
e del regime assicurativo; 
    bb-ter)  disciplina  relativa  all'annotazione  sul  ruolino   di
equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla
luce delle modalita' di comunicazione telematica, anche con  riguardo
alle unita' in acque estere.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'art. 59 del  citato  decreto
          legislativo 3 novembre 2017, n. 229,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 59 (Disposizioni attuative e  abrogative).  -  1.
          Con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla  data
          di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,    della    giustizia,    della     difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,    il    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
          e delle attivita' culturali e del  turismo,  della  salute,
          per la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con
          il Ministro per gli affari regionali e previa  acquisizione
          del  parere  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, modifica la disciplina prevista dal  regolamento
          di attuazione del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  al  fine   di   disciplinare   secondo   criteri   di
          semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
          di seguito indicate: 
                a) definizione delle procedure e delle modalita'  per
          l'iscrizione delle unita' da  diporto  e  delle  unita'  da
          diporto utilizzate a  fini  commerciali,  ivi  compresa  la
          disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria; 
                b)  definizione  delle  modalita'  di   presentazione
          dell'istanza  di  perdita  e   di   rientro   in   possesso
          dell'unita' da diporto; 
                c) individuazione delle procedure  di  trasferimento,
          di cancellazione dai registri,  anche  per  passaggio  alla
          categoria dei  natanti,  di  dismissione  di  bandiera  per
          trasferimento o vendita all'estero, nonche' di  cessione  a
          favore di terzi del contratto di leasing  e  individuazione
          delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle
          navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio
          telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); 
                d) definizione delle modalita' del  processo  verbale
          di dichiarazione e revoca di armatore; 
                e) (Abrogata); 
                f) definizione  delle  procedure  e  delle  modalita'
          relative al rilascio, rinnovo e convalida  del  certificato
          di idoneita' al noleggio; 
                g)  sicurezza  delle  navigazione  delle  unita'   da
          diporto in mare  e  nelle  acque  interne  e  delle  unita'
          utilizzate a fini commerciali-commercial yacht; 
                h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'art.
          3 della legge 8 luglio 2003, n.  172,  che  navigano  nelle
          acque marittime e interne, le condizioni  per  il  rilascio
          delle certificazioni di sicurezza  e  l'individuazione  dei
          mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e
          delle esenzioni ai fini della sicurezza della  navigazione,
          nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono  essere
          tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione,
          con particolare riguardo  alla  navigazione  in  solitario,
          anche nel caso di navigazione limitata all'area di  ricerca
          e  soccorso  nazionale  se   in   presenza   di   strumenti
          elettronici  per  la  localizzazione,  ivi   compresi   gli
          apparati    ricetrasmittenti    adeguati    all'innovazione
          tecnologica, ferma restando la validita' delle  licenze  di
          esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciate  ai  sensi
          dell'art. 29, comma 4, del decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione; 
                i)  disciplina  dei  requisiti  soggettivi,   fisici,
          psichici e morali per il conseguimento, la convalida  e  la
          revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
          con disabilita' fisica, psichica o sensoriale,  ovvero  con
          disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche'  delle
          modalita' di accertamento e di certificazione dei  predetti
          requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate
          a svolgere le visite mediche, oltre  che  presso  strutture
          pubbliche, presso gabinetti medici, anche  allestiti  nelle
          sedi delle scuole nautiche e dei consorzi  per  l'attivita'
          di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico
          sanitari e siano accessibili e fruibili dalle  persone  con
          disabilita', a condizione che le  visite  siano  svolte  da
          medici  in  possesso  del  codice  identificativo  per   il
          rilascio  delle  patenti  guida,  ai  sensi   del   decreto
          ministeriale 31 gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del  16  febbraio
          2011; 
                l)    definizione    dell'organizzazione    e     del
          funzionamento   dell'Anagrafe   nazionale   delle   patenti
          nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento  delle
          finalita' istituzionali e le modalita' e  i  tempi  per  la
          trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art.
          39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171, nonche' le misure di sicurezza  informatica  ai  sensi
          dell'art. 31 del Codice in materia di protezione  dei  dati
          personali e quelle  per  tutelare  i  diritti  fondamentali
          degli  interessati  secondo  le  previsioni  di  cui   agli
          articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo Codice; 
                m) individuazione dei criteri per  l'indicazione  dei
          limiti di navigazione e  di  distanza  dalla  costa,  anche
          diversificati per aree geografiche, stabiliti dai  capi  di
          compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima; 
                n)   regime   amministrativo   dei    documenti    di
          navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui
          all'art. 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171, per le navi di cui all'art. 3  della  legge  8  luglio
          2003, n. 172; 
                o) (Abrogata); 
                p)  disciplina  del   deposito   della   licenza   di
          navigazione  o  dell'atto   di   nazionalita'   presso   la
          competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni
          del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
          europeo e del Consiglio, che istituisce il codice  doganale
          dell'Unione, per quanto applicabile; 
                q) applicazione della normativa sul  controllo  dello
          Stato di approdo alle unita' da diporto utilizzate  a  fini
          commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana; 
                r) definizione delle procedure e delle modalita'  per
          l'accertamento del tasso alcolemico; 
                s) definizione di uno  schema-tipo  delle  istruzioni
          essenziali per il comando dei natanti  da  diporto  che  il
          locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto  al  locatario
          dell'unita' da diporto che non sia in possesso  di  patente
          nautica; 
                t) definizione dei criteri per l'individuazione della
          normativa tecnica europea e internazionale  di  riferimento
          per l'elaborazione  della  regola  tecnica  in  materia  di
          sistemi di alimentazione e relativi motori  di  propulsione
          alimentati con gas di  petrolio  liquefatto,  gas  naturale
          liquefatto, metano ed elettrici su unita'  da  diporto,  di
          nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; 
                u) modalita' e criteri di iscrizione delle  navi  che
          effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche
          di cui all'art. 3, della legge 8 luglio 2003, n.  172,  nel
          registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
                v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di
          assistenza    e     traino     e     relativi     requisiti
          tecnico-professionali degli operatori nonche'  i  requisiti
          dell'imbarcazione utilizzata; 
                z) individuazione delle  modalita'  di  conseguimento
          della patente nautica senza esami; 
                aa) adozione del Passenger Yacht  Code  italiano,  al
          fine di razionalizzare  i  requisiti  e  gli  standard  che
          devono essere  soddisfatti  dalle  unita'  da  diporto  che
          trasportano  piu'  di  dodici  ma  non  piu'  di  trentasei
          passeggeri in viaggi internazionali e che  non  trasportano
          cargo  rispetto   alle   convenzioni   internazionali.   Il
          Passenger Yacht  Code  e'  adottato,  in  particolare,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  1) i requisiti e gli standard  sono  razionalizzati
          rispetto  alle  convenzioni  Solas  74/78,  LL  1966,  Stcw
          78/95/10, Tonnage 1969,  Marpol  73/78,  Colreg  1972,  Mlc
          2006,   Ballast   Water   Management    Convention    2004,
          International  Convention  on  the   Control   of   Harmful
          Anti-fouling Systems on Ships, International Convention  on
          Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 
                  2) i principi generali delle convenzioni, di cui al
          precedente punto 1), assicurando equivalenze ed  esenzioni,
          laddove l'applicazione delle previsioni  delle  convenzioni
          alle unita' da diporto non e'  ragionevole  o  tecnicamente
          non praticabile; 
                bb)  caratteristiche  degli  strumenti  omologati  da
          impiegare negli accertamenti relativi alla  violazione  dei
          limiti di velocita'; 
                bb-bis) disciplina della navigazione e  dell'utilizzo
          delle  unita'  da  diporto  a   controllo   remoto,   delle
          responsabilita' connesse e del regime assicurativo; 
                bb-ter)  disciplina  relativa   all'annotazione   sul
          ruolino di equipaggio, secondo criteri  di  semplificazione
          delle  procedure   e   alla   luce   delle   modalita'   di
          comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in
          acque estere. 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono adottati,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                a) il decreto di cui all'art. 36-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
          dall'art. 27 del presente decreto; 
                b) il decreto di cui all'art.  49-quater,  comma  13,
          del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  come
          introdotto dall'art. 33 del presente decreto; 
                c) il decreto di cui all'art.  49-sexies,  comma  10,
          del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  come
          introdotto dall'art. 33 del presente decreto. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono emanati: 
                a) il decreto di cui all'art. 19-bis,  comma  4,  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come  introdotto
          dall'art. 58 del presente decreto; 
                b) il decreto di cui all'art. 53-bis,  comma  7,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
          dall'art. 38 del presente decreto. 
              4. Fino alla data di entrata in vigore dei  decreti  di
          cui ai commi 1 e 2  del  presente  articolo  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni vigenti. 
              5. A decorrere dalla entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'art.  65
          del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni
          al regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della  legge
          1 aprile 1981, n. 121. 
              7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono  abrogati  i  seguenti  articoli  del
          regolamento di cui all'art. 65 del decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171: 
                a) art. 32, commi 1, 2 e 3; 
                b) art. 42; 
                c) art. 43, commi 1 e 2; 
                d) art. 44.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2-sexies   e
          2-octies del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196
          (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico
          rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie  particolari
          di dati personali di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  del
          Regolamento, necessari per  motivi  di  interesse  pubblico
          rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,  lettera  g),  del
          medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti  dal
          diritto  dell'Unione   europea   ovvero,   nell'ordinamento
          interno, da disposizioni di  legge  o,  nei  casi  previsti
          dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati
          che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e  il
          motivo di interesse pubblico rilevante, nonche'  le  misure
          appropriate   e   specifiche   per   tutelare   i   diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                a)  accesso  a  documenti  amministrativi  e  accesso
          civico; 
                b) tenuta degli  atti  e  dei  registri  dello  stato
          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in
          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e
          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di
          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle
          generalita'; 
                c)  tenuta  di  registri  pubblici  relativi  a  beni
          immobili o mobili; 
                d) tenuta  dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati
          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
                e)  cittadinanza,  immigrazione,  asilo,   condizione
          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
                f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di  altri
          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
                g)    esercizio    del    mandato    degli     organi
          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di
          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
          rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
                h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e
          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
                i)   attivita'   dei   soggetti   pubblici    dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; 
                l) attivita' di controllo e ispettive; 
                m) concessione, liquidazione, modifica  e  revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
                n)  conferimento  di   onorificenze   e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
                o) rapporti tra i soggetti pubblici e  gli  enti  del
          terzo settore; 
                p) obiezione di coscienza; 
                q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                r)  rapporti  istituzionali  con   enti   di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
                s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei  minori
          e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
                t)   attivita'   amministrative   e    certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano; 
                u) compiti del servizio  sanitario  nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
              v) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione,  la
          gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
          l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
          con il servizio sanitario nazionale; 
                z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
                aa) tutela sociale della maternita'  ed  interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
                bb) istruzione e  formazione  in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
              cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione  nel
          pubblico interesse o di  ricerca  storica,  concernenti  la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
                dd)  instaurazione,  gestione   ed   estinzione,   di
          rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non  retribuito
          o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
              3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla
          salute il trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'art. 2-septies.» 
              «Art. 2-octies (Principi  relativi  al  trattamento  di
          dati relativi a condanne penali e reati). - 1. Fatto  salvo
          quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.
          51, il trattamento di dati personali  relativi  a  condanne
          penali e a reati o a connesse  misure  di  sicurezza  sulla
          base dell'art. 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,  che  non
          avviene sotto  il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'
          consentito, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento,
          solo se autorizzato da una  norma  di  legge  o,  nei  casi
          previsti  dalla  legge,  di  regolamento,   che   prevedano
          garanzie appropriate per i  diritti  e  le  liberta'  degli
          interessati. 
              2. In mancanza delle predette disposizioni di  legge  o
          di regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1
          nonche'  le  garanzie  di  cui  al  medesimo   comma   sono
          individuati con decreto del Ministro  della  giustizia,  da
          adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
              3.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1  e   2,   il
          trattamento di dati personali relativi a condanne penali  e
          a reati o a connesse misure di sicurezza e'  consentito  se
          autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti
          dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: 
                a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti
          da parte del titolare  o  dell'interessato  in  materia  di
          diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei  rapporti  di
          lavoro,  nei  limiti  stabiliti  da  leggi,  regolamenti  e
          contratti  collettivi,  secondo   quanto   previsto   dagli
          articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
                b)   l'adempimento   degli   obblighi   previsti   da
          disposizioni di  legge  o  di  regolamento  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali; 
                c) la verifica  o  l'accertamento  dei  requisiti  di
          onorabilita',   requisiti    soggettivi    e    presupposti
          interdittivi  nei  casi  previsti   dalle   leggi   o   dai
          regolamenti; 
                d) l'accertamento di responsabilita' in  relazione  a
          sinistri o eventi attinenti alla  vita  umana,  nonche'  la
          prevenzione, l'accertamento  e  il  contrasto  di  frodi  o
          situazioni di concreto rischio per  il  corretto  esercizio
          dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto  previsto
          dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
                e) l'accertamento, l'esercizio  o  la  difesa  di  un
          diritto in sede giudiziaria; 
                f) l'esercizio del diritto di accesso ai  dati  e  ai
          documenti amministrativi, nei  limiti  di  quanto  previsto
          dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
                g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o  la
          raccolta di  informazioni  per  conto  di  terzi  ai  sensi
          dell'art. 134 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza; 
                h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni
          di  legge  in  materia  di  comunicazioni  e   informazioni
          antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza  di
          tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  pericolosita'
          sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per
          la produzione della documentazione prescritta  dalla  legge
          per partecipare a gare d'appalto; 
                i) l'accertamento del requisito di  idoneita'  morale
          di coloro che intendono partecipare a  gare  d'appalto,  in
          adempimento di quanto previsto dalle vigenti  normative  in
          materia di appalti; 
                l)  l'attuazione  della  disciplina  in  materia   di
          attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi
          dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27; 
                m)  l'adempimento  degli  obblighi   previsti   dalle
          normative vigenti in materia di  prevenzione  dell'uso  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. 
              4. Nei casi in cui le disposizioni di cui  al  comma  3
          non individuano le garanzie appropriate per i diritti e  le
          liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con
          il decreto di cui al comma 2. 
              5. Quando il trattamento dei dati di  cui  al  presente
          articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica
          si applicano le disposizioni previste dall'art. 2-sexies. 
              6. Con il decreto di cui al comma 2 e'  autorizzato  il
          trattamento dei dati di cui all'art.  10  del  Regolamento,
          effettuato in attuazione di protocolli  di  intesa  per  la
          prevenzione e il contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
          organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o  con
          le prefetture-UTG.  In  relazione  a  tali  protocolli,  il
          decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei  dati
          trattati, gli interessati,  le  operazioni  di  trattamento
          eseguibili, anche in  relazione  all'aggiornamento  e  alla
          conservazione e  prevede  le  garanzie  appropriate  per  i
          diritti e le liberta'  degli  interessati.  Il  decreto  e'
          adottato, limitatamente agli  ambiti  di  cui  al  presente
          comma, di concerto con il Ministro dell'interno.».