Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
                                  5 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016,  n.  5,
dopo il comma 1 e' aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Alle  unita'  da
diporto non marcate CE immesse in commercio  antecedentemente  al  16
giugno 1998 non si applica la valutazione  di  post  costruzione.  La
disciplina per la realizzazione di una modifica o di una  conversione
rilevante, come definita dall'articolo  18,  e'  prevista,  per  tali
unita' da diporto, ai fini  della  conferma  del  mantenimento  delle
condizioni di sicurezza, nel regolamento  di  attuazione  del  codice
della nautica da diporto.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22   del   decreto
          legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  (attuazione   della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE),   come   modificato   dal    presente    decreto
          legislativo: 
              «Art.  22  (Valutazione  post  costruzione).  -  1.  La
          valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3
          e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 
              1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in
          commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica
          la valutazione di post costruzione. La  disciplina  per  la
          realizzazione  di  una  modifica  o  di   una   conversione
          rilevante, come definita dall'art.  18,  e'  prevista,  per
          tali  unita'  da  diporto,  ai  fini  della  conferma   del
          mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento
          di attuazione del codice della nautica da diporto.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18,   del   citato
          legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: 
              «Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita'
          applicabili). - 1.  Il  fabbricante  applica  le  procedure
          indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21  prima
          dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 2,
          comma 1. 
              2. L'importatore privato applica la  procedura  di  cui
          all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  se  il  fabbricante  non   ha
          effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto
          in questione. 
              3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio  un
          motore di propulsione  o  un'unita'  da  diporto  dopo  una
          modifica o  conversione  rilevante  dello  stesso  o  della
          stessa, o  chiunque  modifichi  la  destinazione  d'uso  di
          un'unita' da diporto non contemplata dal  presente  decreto
          in  modo  tale  da  farla  rientrare  nel  suo  ambito   di
          applicazione applica la procedura di  cui  all'articolo  22
          prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio
          del prodotto. 
              4. Chiunque immetta sul mercato  un'unita'  da  diporto
          costruita  per  uso  personale  prima  della  scadenza  del
          periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
          a), numero 7), applica la  procedura  di  cui  all'art.  22
          prima dell'immissione sul mercato del prodotto.».