Art. 31 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'art. 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.». - Si riporta il testo dell'art. 18, del citato legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1. 2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'art. 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione. 3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'art. 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.».