Art. 32 
 
                Modifiche all'articolo 5 della legge 
                       28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  piano  regolatore  di
sistema portuale  e  il  piano  regolatore  portuale  individuano  le
strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito  di  tali  approdi,  a
ricovero a secco di  imbarcazioni  e  di  natanti  da  diporto,  come
definiti dall'articolo 3, comma 1,  lettere  f)  e  g),  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma  2-bis,  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale), come modificato dal presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 5 (Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale). 
              (Omissis). 
              2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali  di  preminente  interesse  pubblico,  e'
          valutata con priorita'  la  finalizzazione  delle  predette
          strutture e  ambiti  ad  approdi  turistici  come  definiti
          dall'art.  2  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre  1997,  n.  509.  Il
          piano regolatore di sistema portuale e il piano  regolatore
          portuale individuano le strutture demaniali da  destinarsi,
          nell'ambito  di  tali  approdi,  a  ricovero  a  secco   di
          imbarcazioni  e  di  natanti  da  diporto,  come   definiti
          dall'art.  3,  comma  1,  lettere  f)  e  g),  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
              (Omissis).». 
              - Per  il  testo  dell'art.  3   del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note art. 4.