Art. 33 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma  21,
e 49-octies, comma 15, del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori  di  adeguamento
ai nuovi requisiti delle scuole nautiche,  dei  consorzi  tra  scuole
nautiche e dei centri di istruzione per  la  nautica  rispettivamente
autorizzati  o  assentiti,  ovvero  riconosciuti  in  data  anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  previsto  dall'articolo
49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
per quanto non in contrasto  e  per  quanto  non  disciplinato  dalle
disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo  articolo,
permangono efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di
disciplina dell'attivita' di scuola nautica e le  altre  disposizioni
pertinenti vigenti. 
  3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  previsto  dall'articolo
49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
per quanto non in contrasto  e  per  quanto  non  disciplinato  dalle
disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo  articolo,
continua ad applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per  la
nautica di cui al decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 25 febbraio 2009. 
  4. Le associazioni e gli enti nautici  di  livello  nazionale  che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto la
denominazione di centro di istruzione per la  nautica  in  base  alla
disciplina  previgente,  sono  riconosciuti  ai  sensi  dell'articolo
49-octies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
  5.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  previsto  dall'articolo
49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, le attivita' di insegnamento teorico  e  di  istruzione  pratica
delle tecniche di base della navigazione a vela di cui agli  articoli
49-septies, commi 12 e 13 e 49-octies, comma 9, di  cui  al  medesimo
decreto  legislativo  n.  171  del  2005,  nonche'  le  funzioni   di
esaminatore  per  il  conseguimento  o  l'estensione  delle   patenti
nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  29
luglio 2008, n. 146, sono  svolte  da  esperti  velisti  riconosciuti
idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale  italiana,
anche non appartenenti ai predetti enti. 
  6.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  previsto  dall'articolo
49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171,  i  bandi  di  selezione  per  esperti  velisti  emanati   dalla
Federazione italiana vela o dalla Lega navale  italiana  sono  aperti
anche a soggetti non appartenenti ai predetti enti. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 20 hanno effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2022. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione
          degli  enti  e  delle  associazioni  nautiche  di   livello
          nazionale) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 19 marzo 2009, n. 65. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  29  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  29  luglio
          2008, n. 146 (Regolamento di attuazione  dell'art.  65  del
          decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  recante  il
          codice della nautica da diporto): 
              «Art. 29 (Esame  per  il  conseguimento  delle  patenti
          nautiche). - 1. L'esame per il conseguimento della  patente
          nautica che abilita alla navigazione  entro  dodici  miglia
          dalla  costa  e'  sostenuto  dinanzi  ad   un   esaminatore
          nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo  del
          circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali  del  Corpo
          delle  capitanerie  di   porto   in   servizio   permanente
          effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo  di  stato
          maggiore e delle capitanerie di porto  in  congedo,  tra  i
          docenti di navigazione o di attrezzatura  e  manovra  degli
          istituti nautici o professionali, tra  il  personale  della
          gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a
          quella di ufficiale di navigazione di cui  all'art.  4  del
          decreto  del  Ministro  dei  trasporti  30  novembre   2007
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento  ordinario
          n. 13 del 16 gennaio  2008  o  a  quello  di  ufficiale  di
          navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato,
          per la giurisdizione di  competenza,  dal  Direttore  della
          Direzione  generale  territoriale   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  scelto  tra  i  medesimi
          soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in  posizione  di
          quiescenza,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti abilitati a norma della legge 1°  dicembre  1986,
          n. 870, e  successive  modificazioni.  Per  lo  svolgimento
          della  prova  teorica  e  pratica  di  navigazione  a  vela
          l'esaminatore e' assistito da un esperto velista  designato
          dalla  Federazione  italiana  vela  o  dalla  Lega   navale
          italiana. 
              2. La commissione d'esame per  il  conseguimento  della
          patente nautica che abilita alla  navigazione  senza  alcun
          limite dalla costa e' nominata  dal  capo  del  circondario
          marittimo ed e' costituita: 
                a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di  grado
          non inferiore a  tenente  di  vascello  in  servizio  o  in
          congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie  di
          porto, tra i docenti di navigazione  o  di  attrezzatura  e
          manovra degli istituti nautici o professionali  ovvero  tra
          coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante
          di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30
          novembre  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          supplemento ordinario n.  13  del  16  gennaio  2008  o  di
          comandante  del  diporto.  In  mancanza,  le  funzioni   di
          presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo; 
                b) da un ufficiale del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto in possesso del titolo professionale di  capitano  di
          lungo corso o  di  aspirante  capitano  di  lungo  corso  o
          abilitato alla  condotta  delle  motovedette  d'altura  del
          Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da  un  comandante
          di cui agli articoli 8 e 9 del  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  30  novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio  2008
          o da un capitano del diporto, in qualita' di membro; 
                c) da un esperto velista designato dalla  Federazione
          italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita'  di
          membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di
          navigazione a vela. 
              3. La commissione d'esame per  il  conseguimento  della
          patente per il comando delle navi da  diporto  e'  nominata
          dal capo  del  compartimento  marittimo  con  le  modalita'
          indicate  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del  presente
          articolo. 
              4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono
          svolte da un sottufficiale del Corpo delle  capitanerie  di
          porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              5. I programmi e  le  modalita'  di  svolgimento  degli
          esami per il conseguimento delle patenti di categoria A,  B
          e  C  sono  adottati  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti.».