Art. 33 Disposizioni transitorie 1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina dell'attivita' di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti vigenti. 3. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per la nautica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009. 4. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto la denominazione di centro di istruzione per la nautica in base alla disciplina previgente, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le attivita' di insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela di cui agli articoli 49-septies, commi 12 e 13 e 49-octies, comma 9, di cui al medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, nonche' le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche non appartenenti ai predetti enti. 6. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i bandi di selezione per esperti velisti emanati dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana sono aperti anche a soggetti non appartenenti ai predetti enti. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 20 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Note all'art. 33: - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 marzo 2009, n. 65. - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto): «Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche). - 1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore e' assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita: a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo; b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualita' di membro; c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita' di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. 3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo. 4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».