Art. 5 
 
        Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio  per  finalita'
turistiche redatta  su  modulo  conforme  al  modello  approvato  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  La  licenza  e  il
libro unico di bordo di cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  c),  sono
disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.»; 
    c) al comma 5, le parole «licenza di navigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «licenza di cui al comma 3, lettera a)». 
 
          Note all'art. 5: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  15-ter  del  citato
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art.   15-ter   (Iscrizione   delle   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). -  1.
          Le  navi  che  effettuano   noleggio   esclusivamente   per
          finalita' turistiche di cui all'articolo 3  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte  nel  registro
          internazionale di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  30
          dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
              2. Le modalita' di iscrizione sono determinate  con  il
          regolamento di attuazione del presente codice. 
              3. I documenti di navigazione per le  navi  di  cui  al
          comma 1 sono: 
                a) la licenza per navi  destinate  esclusivamente  al
          noleggio  per  finalita'  turistiche  redatta   su   modulo
          conforme al modello approvato  con  decreto  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; 
                c) il libro unico di bordo. 
              4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma
          3, lettere a) e c), sono disciplinati  dal  regolamento  di
          attuazione del presente codice. 
              5. E' fatta salva, per le navi di cui al  comma  1,  la
          facolta' di sostituire  la  licenza  di  cui  al  comma  3,
          lettera a) con l'atto di nazionalita' di  cui  all'articolo
          150  del  codice  della  navigazione,  e  il   ruolino   di
          equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui  all'articolo
          170 del medesimo codice.».