Art. 5 Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.»; c) al comma 5, le parole «licenza di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «licenza di cui al comma 3, lettera a)».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15-ter del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice. 3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; c) il libro unico di bordo. 4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».