Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per ottenere
l'iscrizione  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione,  ferma
restando l'applicazione delle  vigenti  disposizioni  tributarie,  il
cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta,
in  luogo  del  titolo  di  proprieta'  di  cui  al  comma   1,   una
dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  nella  quale  autocertifica  le   predette
circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta',
indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e
il codice identificativo dello scafo.». 
    b) al comma 3: 
      1) le parole «in  nome  o  per  conto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in nome e per conto»; 
      2) le parole «o di un altro Stato individuato» sono  sostituite
dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»; 
      3) dopo le parole «un attestato dell'autorita'» e' inserita  la
seguente: «straniera». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). -  1.
          Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
          delle  unita'  da  diporto  (ATCN),   il   proprietario   o
          l'utilizzatore dell'imbarcazione da  diporto  in  locazione
          finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
          di procura con sottoscrizione  autenticata,  presenta  allo
          Sportello telematico del diportista  (STED)  il  titolo  di
          proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
          ai sensi  dell'allegato  XIV  del  decreto  legislativo  11
          gennaio  2016,  n.  5,  da  uno   dei   soggetti   indicati
          nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la
          dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati
          a bordo. Per le unita' da diporto non munite  di  marcatura
          CE la predetta  documentazione  tecnica  e'  sostituita  da
          un'attestazione di idoneita'  rilasciata  da  un  organismo
          tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
              1-bis.   Per   ottenere   l'iscrizione    nell'Archivio
          telematico centrale  delle  unita'  da  diporto  (ATCN)  di
          un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando
          l'applicazione delle vigenti  disposizioni  tributarie,  il
          cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita'
          presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma
          1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   nella   quale
          autocertifica le predette circostanze  e  che  l'unita'  da
          diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando  altresi'
          il nome, le  caratteristiche  tecniche  del  modello  e  il
          codice identificativo dello scafo. 
              2. Per  le  unita'  provenienti  da  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, munite di marcatura CE,  ai  documenti
          indicati  al  comma  1  e'  aggiunto  il   certificato   di
          cancellazione dal registro ove l'unita' era  iscritta  che,
          se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
          tecnica di cui al comma  1.  Qualora  la  legislazione  del
          Paese di provenienza dell'unita'  da  diporto  non  preveda
          l'iscrizione nei registri, il certificato di  cancellazione
          e' sostituito da apposita  dichiarazione  del  proprietario
          dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le  unita'
          provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura  CE
          la documentazione tecnica di cui al comma 1  e'  sostituita
          da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
          tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, o  autorizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
              3.  Qualora  il  proprietario   o   l'utilizzatore   in
          locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario,
          munito di procura con sottoscrizione  autenticata,  di  una
          imbarcazione  da  diporto  iscritta  in  uno  dei  registri
          pubblici di uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  o  di
          Stati  terzi  individuati  con  modalita'   stabilite   dal
          regolamento  di  attuazione  del  presente  codice   chieda
          l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
          da diporto (ATCN), in luogo del titolo  di  proprieta',  e'
          sufficiente presentare il certificato di cancellazione  dal
          registro dello Stato di  provenienza  ovvero  un  attestato
          dell'autorita' straniera competente, con validita'  massima
          di sei mesi, dal quale  risulti  avviata  la  procedura  di
          cancellazione.   Dal   certificato   di   cancellazione   o
          dall'attestato  provvisorio  devono  sempre  risultare   le
          generalita'   del   proprietario   e   gli   elementi    di
          individuazione dell'unita'. 
              4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
          Paesi terzi costruite, immesse  in  commercio  o  messe  in
          servizio in uno  degli  Stati  membri  dell'area  economica
          europea (AEE) prima del 16 giugno 1998,  la  documentazione
          tecnica  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  idoneita'
          rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai
          sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
              4-bis.   Per   l'annotazione   dell'utilizzo   a   fini
          commerciali nell'Archivio telematico centrale delle  unita'
          da  diporto  (ATCN),  il  proprietario   o   l'utilizzatore
          dell'imbarcazione  da  diporto  in  locazione   finanziaria
          presenta all'ufficio di iscrizione, oltre  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese  o  dichiarazione
          sostitutiva  dalla  quale  risultano  l'indicazione   delle
          imprese individuali o societa' esercenti  le  attivita'  di
          cui all'articolo 2 o, se si tratta di  impresa  o  societa'
          estera, un documento rilasciato dal Paese  di  appartenenza
          che attesta la specifica attivita' di cui  all'articolo  2,
          svolta    dall'esercente.    L'iscrizione     nell'Archivio
          telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)  riporta
          la denominazione di imbarcazione da  diporto  utilizzata  a
          fini commerciali-commercial yacht. La stessa  denominazione
          e' riportata anche nella licenza di navigazione.  E'  fatta
          salva la facolta' per il proprietario  o  dell'utilizzatore
          del bene in  locazione  finanziaria  di  mutare  sempre  la
          destinazione della imbarcazione da diporto in  imbarcazione
          da diporto utilizzata a fini commerciali e da  imbarcazione
          da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da
          diporto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A)): 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».