Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 20, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n.  171,  le  parole  «e  il  certificato  di  sicurezza»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  il  certificato  di  sicurezza  e  il
ruolino di equipaggio». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni
          da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione  o  di
          una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in  locazione
          finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
          di procura con sottoscrizione autenticata,  puo'  chiedere,
          ove  si   tratti   di   prima   immissione   in   servizio,
          l'assegnazione del numero di immatricolazione,  presentando
          domanda allo Sportello telematico  del  diportista  (STED).
          Alla domanda e' allegata: 
                a) copia  della  fattura  o  della  ricevuta  fiscale
          attestante  l'assolvimento   dei   pertinenti   adempimenti
          fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente
          le   generalita',   l'indirizzo   e   il   codice   fiscale
          dell'interessato,   nonche'    la    descrizione    tecnica
          dell'unita' stessa; 
                b) dichiarazione di conformita' UE per le unita'  che
          ne sono provviste; 
                c) dichiarazione di potenza del motore o  dei  motori
          di propulsione sistemati a bordo; 
              d) dichiarazione di assunzione  di  responsabilita'  da
          parte dell'intestatario  della  fattura  o  della  ricevuta
          fiscale  per  tutti  gli  eventi  derivanti  dall'esercizio
          dell'imbarcazione  o  della  nave   fino   alla   data   di
          presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2. 
              1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria  di
          navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del  bene
          in  locazione  finanziaria,  in  nome  e  per   conto   del
          proprietario,  munito   di   procura   con   sottoscrizione
          autenticata, allega, oltre la documentazione  prevista  dal
          comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio. 
              2.  L'assegnazione  del  numero   di   immatricolazione
          determina  l'iscrizione   dell'unita'   condizionata   alla
          successiva  presentazione  del  titolo  di  proprieta',  da
          effettuare a cura dell'intestatario della fattura  entro  e
          non oltre sei mesi  dalla  data  dell'assegnazione  stessa.
          Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati  la  licenza
          provvisoria di navigazione, il certificato di  sicurezza  e
          il ruolino di equipaggio. 
              3. Decorsi sei mesi  dall'assegnazione  del  numero  di
          immatricolazione senza che sia stato presentato  il  titolo
          di proprieta', l'iscrizione si  ha  per  non  avvenuta,  la
          licenza provvisoria e  il  certificato  di  sicurezza  sono
          restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED)
          e il proprietario dell'unita' deve  presentare  domanda  di
          iscrizione ai sensi dell'articolo 19.».