Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, prima delle parole «la licenza» sono inserite le
seguenti: «fatta salva la disciplina prevista  dall'articolo  15-ter,
comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche,». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  22  (Documenti  di   navigazione   e   tipi   di
          navigazione). - 1. I documenti di navigazione per  le  navi
          da  diporto,  rilasciati  dallo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: 
                a) fatta salva la disciplina  prevista  dall'articolo
          15-ter,  comma  3,  lettera  a),  per  le  navi   destinate
          esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche,  la
          licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla
          navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza
          alcun limite; 
                b) il certificato di sicurezza, che attesta lo  stato
          di navigabilita'. 
              2. I documenti di navigazione per  le  imbarcazioni  da
          diporto,  rilasciati   dallo   Sportello   telematico   del
          diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: 
                a) la licenza di navigazione, anche provvisoria,  che
          abilita   al   tipo   di   navigazione   consentito   dalle
          caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate  nella
          dichiarazione  di  conformita'  UE,  rilasciata,  ai  sensi
          dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio  2016,
          n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14,  comma
          3,  del  medesimo  decreto  ovvero  da  un'attestazione  di
          idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato  ai
          sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
          autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  14  giugno
          2011, n. 104; 
                b) il certificato di sicurezza, che attesta lo  stato
          di navigabilita'. 
              3. Le imbarcazioni da diporto possono essere  abilitate
          ai seguenti tipi di navigazione: 
                a) imbarcazioni senza marcatura CE: 
                  1) senza alcun  limite  nelle  acque  marittime  ed
          interne; 
                  2) fino  a  sei  miglia  dalla  costa  nelle  acque
          marittime e senza alcun limite nelle acque interne; 
                b) imbarcazioni con marcatura CE: 
                  1)  senza  alcun  limite,  per  la   categoria   di
          progettazione A di cui all'allegato II; 
                  2) con vento fino a  forza  8  e  onde  di  altezza
          significativa fino a quattro metri, mare  agitato,  per  la
          categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 
                  3) con vento fino a  forza  6  e  onde  di  altezza
          significativa fino a due metri, mare molto  mosso,  per  la
          categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 
                  4) per la navigazione in acque protette, con  vento
          fino a forza 4 e altezza significativa delle  onde  fino  a
          0,3 metri, per la  categoria  di  progettazione  D  di  cui
          all'allegato II.». 
              - Per il testo  dell'art.  15-ter  del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.