Art. 8 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole «la licenza» sono inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita' UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.». - Per il testo dell'art. 15-ter del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.