Art. 9 
 
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, dopo le parole «sostituisce la licenza di  navigazione»
sono inserite le seguenti: «anche ai fini del rilascio  del  ruolo  e
del  ruolino  di  equipaggio   e   della   licenza   per   l'apparato
ricetrasmittente di bordo». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione).  -  1.
          La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
          del tipo e delle caratteristiche  principali  dello  scafo,
          come definite nell'articolo 3, comma  1,  lettera  h),  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5  e  dell'apparato
          motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g),
          del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. 
              2.  La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   dei
          documenti  necessari  per  il  rinnovo   rilasciata   dallo
          Sportello telematico del diportista (STED)  sostituisce  la
          licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
          e del ruolino di equipaggio e della licenza per  l'apparato
          ricetrasmittente di bordo per la durata  massima  di  venti
          giorni.  Lo  sportello  telematico  del  diportista  (STED)
          rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni  dalla
          presentazione dei documenti.».