Art. 9 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «sostituisce la licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».