Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del
Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, si applica  anche  a
coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti  l'entrata  in
vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso
avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che
hanno conseguito un attestato di  frequenza  di  un  corso  avente  i
requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima  della  data  di
entrata in vigore del presente regolamento e  alla  stessa  data  non
ancora concluso. 
  3. Il titolo di avvocato  specialista  puo'  essere  conferito  dal
Consiglio nazionale forense anche in ragione  del  conseguimento  del
titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di
specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come  sostituito  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  1,  del
          citato decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015,
          n. 144: 
              «Art. 14. (Disposizione transitoria). -  1.  L'avvocato
          che ha conseguito nei cinque anni precedenti  l'entrata  in
          vigore del presente regolamento un attestato  di  frequenza
          di  un   corso   almeno   biennale   di   alta   formazione
          specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7,
          comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui  al
          comma  1  del  medesimo  articolo,  ovvero  dal   Consiglio
          nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli  avvocati
          o   dalle    associazioni    specialistiche    maggiormente
          rappresentative di cui all'articolo 35,  comma  1,  lettera
          s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere  al
          Consiglio nazionale forense il conferimento del  titolo  di
          avvocato  specialista  previo  superamento  di  una   prova
          scritta e  orale.  All'organizzazione  e  alla  valutazione
          della prova di  cui  al  periodo  precedente  provvede  una
          commissione composta da docenti rientranti nelle  categorie
          di cui all'articolo 7,  comma  8,  nominati  dal  Consiglio
          nazionale forense. 
              2. (Omissis).».