Art. 10
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento adottato ai
sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, intendono svolgere come misura compensativa il
tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti
istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero
di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui al comma 1;
c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge
il tirocinio, l'ordine regionale, il numero di iscrizione, il numero
di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di
iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.