Art. 10 
 
                      Registro dei tirocinanti 
 
  1. Coloro che, muniti del decreto  di  riconoscimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  intendono  svolgere  come  misura  compensativa   il
tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro  dei  tirocinanti
istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine nazionale. 
  2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati: 
  a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo  cognome  e
nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio  e  numero
di codice fiscale; 
  b) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui al comma 1; 
  c) la data di decorrenza dell'iscrizione; 
  d) il cognome e nome del professionista presso il quale  si  svolge
il tirocinio, l'ordine regionale, il numero di iscrizione, il  numero
di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro  e  il  numero  di
iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8; 
  e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; 
  f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio; 
  g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio; 
  h) la data della cancellazione con relativa motivazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi  nelle
          note all'art. 2.