Art. 11 
 
                             Iscrizione 
 
  1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene  a  seguito
di  istanza  presentata  al  Consiglio  dell'ordine   nazionale   dei
tecnologi alimentari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C
del presente regolamento. 
  2. Nella domanda il richiedente  dichiara  il  proprio  impegno  ad
effettuare il tirocinio di adattamento e  la  non  sussistenza  della
incompatibilita' prevista dall'articolo  7,  comma  3,  del  presente
regolamento. 
  3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 
    a) copia di un documento di identita'; 
    b)  copia  del  decreto  di  riconoscimento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206, rilasciata in conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere
il richiedente a svolgere il tirocinio presso  il  proprio  luogo  di
svolgimento dell'attivita' professionale; 
    d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera, in alternativa, a
richiesta   dell'interessato,   le   fotografie   sono    autenticate
dall'ufficio ricevente. 
  4. Nella domanda, sottoscritta dal  richiedente,  sono  elencati  i
documenti  allegati;  vi  e'  anche   espresso   l'impegno   a   dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute  variazioni  entro  trenta
giorni dal verificarsi delle stesse. 
  5. La domanda di iscrizione e'  inviata  al  Consiglio  dell'ordine
nazionale mediante posta elettronica certificata oppure  puo'  essere
presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel
caso di consegna diretta pressa gli  uffici,  sulla  domanda  vengono
apposti il timbro del Consiglio dell'ordine nazionale e  la  data  di
ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante  o  a
persona da lui delegata. 
  6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni
del   presente   articolo,   quando   non   ne   sia   possibile   la
regolarizzazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi  nelle
          note all'art. 2.