Art. 12
Delibera di iscrizione
1. Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi
alimentari provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio
dell'ordine nazionale.
3. La segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale provvede,
entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata
mediante posta elettronica certificata all'interessato, al
professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso cui il
professionista e' iscritto, nonche' al Ministero della giustizia.
4. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere
motivato.