Art. 12 
 
                       Delibera di iscrizione 
 
  1. Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei  tecnologi
alimentari provvede alla  iscrizione  nel  registro  dei  tirocinanti
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  2. L'iscrizione decorre dalla data  della  delibera  del  Consiglio
dell'ordine nazionale. 
  3. La segreteria  del  Consiglio  dell'ordine  nazionale  provvede,
entro quindici giorni, a dare comunicazione della  delibera  adottata
mediante   posta   elettronica   certificata   all'interessato,    al
professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine  presso  cui  il
professionista e' iscritto, nonche' al Ministero della giustizia. 
  4. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve  essere
motivato.