Art. 13 
 
        Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio 
 
  1. Ogni sei mesi il professionista presso cui l'interessato  svolge
il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio,
fornitogli  dal  Consiglio  dell'ordine   nazionale   dei   tecnologi
alimentari, in cui dichiara le attivita' svolte dal  tirocinante.  La
sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante
e presentata al presidente del Consiglio regionale che vi  appone  il
visto. 
  2.  Entro  quindici  giorni  dal  compimento  del   tirocinio,   il
professionista trasmette al  Consiglio  dell'ordine  nazionale  e  al
Consiglio regionale dell'ordine, il libretto di tirocinio ed apposita
relazione  sullo   svolgimento   del   tirocinio   da   cui   risulti
espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. 
  3. In caso di valutazione favorevole, il presidente  del  Consiglio
dell'ordine nazionale rilascia un certificato di  compiuto  tirocinio
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione. 
  4. In caso di valutazione  sfavorevole,  il  Consiglio  dell'ordine
nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga  di
confermare la valutazione  del  professionista  emette  provvedimento
motivato di diniego di certificato  di  compiuto  tirocinio:  qualora
ritenga, al contrario di disattendere la valutazione sfavorevole  del
professionista, emette provvedimento motivato sul  punto  e  rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3. 
  5. In caso di valutazione finale  sfavorevole,  il  tirocinio  puo'
essere ripetuto.