Art. 13
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi il professionista presso cui l'interessato svolge
il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio,
fornitogli dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi
alimentari, in cui dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La
sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante
e presentata al presidente del Consiglio regionale che vi appone il
visto.
2. Entro quindici giorni dal compimento del tirocinio, il
professionista trasmette al Consiglio dell'ordine nazionale e al
Consiglio regionale dell'ordine, il libretto di tirocinio ed apposita
relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti
espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio
dell'ordine nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine
nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di
confermare la valutazione del professionista emette provvedimento
motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio: qualora
ritenga, al contrario di disattendere la valutazione sfavorevole del
professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo'
essere ripetuto.