Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' sospeso in ragione del verificarsi di ogni
evento che ne impedisce l'effettivo svolgimento per una durata
superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata
complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne
impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla
meta' della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il
Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari della causa
di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui
al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al
comma 1.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale delibera la sospensione per
un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal Consiglio dell'ordine nazionale con provvedimento comunicato
mediante posta elettronica certificata all'interessato e al
professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici
giorni.