Art. 14 
 
              Sospensione e interruzione del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio e' sospeso  in  ragione  del  verificarsi  di  ogni
evento che  ne  impedisce  l'effettivo  svolgimento  per  una  durata
superiore a  un  sesto  e  inferiore  alla  meta'  della  sua  durata
complessiva. 
  2.  Il  tirocinio  e'  interrotto  da  tutti  gli  eventi  che   ne
impediscono l'effettivo svolgimento per  una  durata  superiore  alla
meta' della sua durata complessiva. 
  3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio  informa  il
Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari della  causa
di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui
al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso  di  cui  al
comma 1. 
  4. Il Consiglio dell'ordine nazionale delibera la  sospensione  per
un periodo comunque non superiore ad un anno. 
  5. La sospensione e l'interruzione del  tirocinio  sono  dichiarate
dal Consiglio  dell'ordine  nazionale  con  provvedimento  comunicato
mediante  posta  elettronica   certificata   all'interessato   e   al
professionista presso cui  si  svolge  il  tirocinio  entro  quindici
giorni.