Art. 15
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari
delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti
casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni;
d) rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente
articolo, la delibera del Consiglio dell'ordine nazionale di
cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e'
comunicata mediante posta elettronica certificata all'interessato e
al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro
quindici giorni, salvo che la delibera di cancellazione sia stata
comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.