Art. 15 
 
             Cancellazione dal registro dei tirocinanti 
 
  1. Il Consiglio  dell'ordine  nazionale  dei  tecnologi  alimentari
delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti  nei  seguenti
casi: 
  a) rinuncia all'iscrizione; 
  b) dichiarazione di interruzione del tirocinio; 
  c)   condanna   definitiva   per   delitto   contro   la   pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro  la
fede pubblica, contro l'economia  pubblica,  oppure  per  ogni  altro
delitto non colposo, per il quale la  legge  commini  la  pena  della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni; 
  d) rilascio del certificato di compiuto tirocinio. 
  2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b),  c)  del  presente
articolo,  la  delibera  del  Consiglio  dell'ordine   nazionale   di
cancellazione  dell'iscrizione  nel  registro  dei   tirocinanti   e'
comunicata mediante posta elettronica certificata  all'interessato  e
al professionista presso cui  e'  stato  svolto  il  tirocinio  entro
quindici giorni, salvo che la delibera  di  cancellazione  sia  stata
comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.