Art. 16
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine
nazionale dei tecnologi alimentari delibera la sospensione
dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera di cui al comma 1 e' comunicata mediante posta
elettronica certificata all'interessato e al professionista presso
cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni.