Art. 16 
 
              Sospensione dal registro dei tirocinanti 
 
  1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno  dei  delitti
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine
nazionale  dei   tecnologi   alimentari   delibera   la   sospensione
dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. 
  2. La delibera di cui al  comma  1  e'  comunicata  mediante  posta
elettronica certificata all'interessato e  al  professionista  presso
cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni.