Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 settembre 2020
Il Ministro: Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
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