Art. 17 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  regolamento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 settembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Bonafede 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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