Art. 2 
 
                 Contenuto della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23,
comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  ha  luogo
almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi,  presso
il Consiglio dell'ordine nazionale dei  tecnologi  alimentari,  fermo
quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter, e  23,  comma  2-bis,
del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206.  L'esame,  da
svolgersi in lingua italiana, si articola  in  una  prova  scritta  o
pratica e in una prova orale, ovvero in una sola  prova  orale,  come
stabilito  nel  decreto  di  riconoscimento  adottato  dall'autorita'
competente  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma   6,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
  2. Nella prima riunione di  ciascun  anno  la  commissione  di  cui
all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di
esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno. 
  3. L'esame si svolge nel rispetto delle  condizioni  stabilite  nel
decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove  e
le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A  al  presente
decreto, che ne  forma  parte  integrante,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206. 
  4.  La  prova  scritta,  che  ha  luogo  in  una  o  piu'  giornate
consecutive e della durata massima ciascuna di  sette  ore,  consiste
nello svolgimento di due elaborati vertenti  sulle  materie  indicate
nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1. 
  5. L'eventuale prova pratica, della  durata  massima  di  sei  ore,
consiste nello svolgimento di una prestazione  o  operazione  tipiche
della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di
riconoscimento di cui al comma 1. 
  6. La prova orale verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto  di
riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e  la  deontologia
professionale e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato. 
  7. Il Consiglio  dell'ordine  nazionale  dei  tecnologi  alimentari
predispone  un  programma  relativo  alle  materie  d'esame  indicate
nell'allegato  A  che  e'  trasmesso  ai  candidati,  mediante  posta
elettronica  certificata,  almeno   sessanta   giorni   prima   dello
svolgimento della prova. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 
                «Art. 16 (Procedura di riconoscimento  in  regime  di
          stabilimento). - 1. - 5. (Omissis). 
                6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
          con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di  tre
          mesi dalla presentazione della documentazione  completa  da
          parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato  nel
          sito istituzionale di ciascuna amministrazione  competente.
          Per le professioni di cui al capo II  e  al  capo  III  del
          presente titolo il termine e' di quattro mesi. 
                7. - 10. (Omissis).». 
              - Per il testo degli articoli 11, 22 e  23  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi  nelle
          note alle premesse.