Art. 2
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23,
comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo
almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso
il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, fermo
quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter, e 23, comma 2-bis,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da
svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o
pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come
stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui
all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di
esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel
decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e
le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente
decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto
dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
4. La prova scritta, che ha luogo in una o piu' giornate
consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste
nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate
nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L'eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore,
consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche
della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di
riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di
riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e la deontologia
professionale e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari
predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate
nell'allegato A che e' trasmesso ai candidati, mediante posta
elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello
svolgimento della prova.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - 1. - 5. (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da
parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel
sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. - 10. (Omissis).».
- Per il testo degli articoli 11, 22 e 23 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note alle premesse.