Art. 3 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1.  Presso  il  Consiglio  dell'ordine  nazionale   dei   tecnologi
alimentari e' istituita una commissione d'esame  per  lo  svolgimento
della prova attitudinale, composta da cinque membri  effettivi  e  da
cinque membri supplenti, compreso il presidente. 
  2. La nomina di due membri effettivi e di due membri  supplenti  e'
effettuata tra professionisti, designati  dal  Consiglio  di  cui  al
comma 1 iscritti all'albo dei tecnologi alimentari con  almeno  dieci
anni di anzianita'. La nomina di due membri effettivi e di due membri
supplenti e' effettuata tra professori di prima o di  seconda  fascia
nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto. La nomina
di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata  tra  i
magistrati in servizio presso la Corte di  cassazione  ovvero  tra  i
magistrati del distretto della Corte di appello di Roma  che  abbiano
conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'. 
  3. La commissione e' costituita  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e dura in carica tre anni. La commissione,  presieduta  dal
componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma  1,  con
maggiore anzianita' di iscrizione  all'albo  professionale,  delibera
con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti
nella misura di cinque componenti  per  la  validita'  della  seduta,
compreso  il  presidente.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  dei
componenti  effettivi,   subentrano   i   corrispondenti   componenti
supplenti. In caso  di  assenza  o  impedimento  del  presidente,  la
commissione e'  presieduta  dal  componente  effettivo  con  maggiore
anzianita' di  iscrizione  all'albo  professionale.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio di cui
al  comma  1,  avente  minore  anzianita'  di   iscrizione   all'albo
professionale. Le deliberazioni e le valutazioni  diverse  da  quelle
disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 
  4.  Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai   componenti   della
commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio  di  cui  al
comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.