Art. 4 
 
                        Vigilanza sugli esami 
 
  1. Il Ministero della giustizia  esercita  l'alta  vigilanza  sugli
esami e sulla commissione prevista dall'articolo  3,  in  conformita'
alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della  legge  18  gennaio
1994, n. 59. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  18
          gennaio 1994, n. 59, recante Ordinamento della  professione
          di  tecnologo   alimentare,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994, S.O.: 
                «Art. 5 (Vigilanza).  -  1.  L'ordine  dei  tecnologi
          alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero  della
          giustizia.   Il   Ministero    della    giustizia    vigila
          sull'osservanza   delle    disposizioni    legislative    e
          regolamentari  relative  alla  professione   di   tecnologo
          alimentare ed a  tale  scopo  formula  le  richieste  ed  i
          rilievi del caso.».