Art. 4
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli
esami e sulla commissione prevista dall'articolo 3, in conformita'
alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 18 gennaio
1994, n. 59.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 59, recante Ordinamento della professione
di tecnologo alimentare, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994, S.O.:
«Art. 5 (Vigilanza). - 1. L'ordine dei tecnologi
alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero della
giustizia. Il Ministero della giustizia vigila
sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari relative alla professione di tecnologo
alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i
rilievi del caso.».