Art. 5 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
  1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine  nazionale  dei
tecnologi alimentari domanda di ammissione all'esame redatta  secondo
lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento,  unitamente
a  copia  del  decreto   di   riconoscimento,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206, rilasciata in conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a
copia di un documento di identita'. 
  2. Entro il  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda, la commissione si riunisce su  convocazione  del  presidente
per la fissazione del calendario delle prove di esame.  Tra  la  data
fissata per lo svolgimento della prova scritta  o  pratica  e  quella
della prova orale non puo' intercorrere  un  intervallo  inferiore  a
trenta e superiore a sessanta giorni.  Della  convocazione  da  parte
della commissione e del calendario  delle  prove  e'  data  immediata
comunicazione all'interessato,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificato indicato nella  domanda,  almeno  sessanta  giorni  prima
della prova, nonche' alla Direzione generale degli affari interni del
Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi  nelle
          note all'art. 2.