Art. 5
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine nazionale dei
tecnologi alimentari domanda di ammissione all'esame redatta secondo
lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento, unitamente
a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi
dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a
copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente
per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data
fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella
della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a
trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte
della commissione e del calendario delle prove e' data immediata
comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica
certificato indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima
della prova, nonche' alla Direzione generale degli affari interni del
Ministero della giustizia.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.