Art. 6
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi
coloro che hanno riportato alla prova scritta o alla prova pratica
una votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera
superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche
in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non
inferiore a trenta. La previsione di cui al periodo precedente si
applica anche quando e' prevista la sola prova orale.
2. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale
non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari da'
immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della
prova attitudinale.