Art. 6 
 
                Valutazione della prova attitudinale 
 
  1. Per la valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione dispone di dieci punti. Alla  prova  orale  sono  ammessi
coloro che hanno riportato alla prova scritta o  alla  prova  pratica
una votazione minima complessiva pari a trenta  punti.  Si  considera
superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche
in ciascuna materia della prova orale, un punteggio  complessivo  non
inferiore a trenta. La previsione di cui  al  periodo  precedente  si
applica anche quando e' prevista la sola prova orale. 
  2. Dell'avvenuto superamento  dell'esame  la  commissione  rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 
  3.  In  caso  di  esito  sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova  attitudinale
non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
  4. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari  da'
immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della
prova attitudinale.