Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento
1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 deve avere una durata adeguata
commisurata alle accertate esigenze dell'adattamento e comunque, una
durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle
attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui
all'allegato A del presente decreto che sono state indicate nel
decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio
dell'attivita' professionale di un libero professionista, con
anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a dieci anni.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente
nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e'
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il
professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento,
predispone una relazione motivata contenente la valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal
tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
5. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari
esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei
doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente
del Consiglio dell'ordine regionale cui e' iscritto il professionista
di cui al comma 3 del presente articolo. Il professionista, presso il
quale il richiedente svolge il tirocinio, ricevuta copia della
delibera di inizio del tirocinio dal presidente del Consiglio
dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, comunica al
presidente del Consiglio dell'ordine regionale le linee generali cui
si atterra' durante il tirocinio.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.