Art. 7 
 
         Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento 
 
  1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 deve avere  una  durata  adeguata
commisurata alle accertate esigenze dell'adattamento e comunque,  una
durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto  il  complesso  delle
attivita' professionali  afferenti  le  materie  tra  quelle  di  cui
all'allegato A del presente  decreto  che  sono  state  indicate  nel
decreto di riconoscimento  di  cui  all'articolo  16,  comma  6,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
  2.  Il  tirocinio  e'  svolto  presso   il   luogo   di   esercizio
dell'attivita'  professionale  di  un  libero   professionista,   con
anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a dieci anni. 
  3. La scelta  del  professionista  e'  effettuata  dal  richiedente
nell'ambito dell'elenco  di  cui  al  successivo  articolo  8  ed  e'
incompatibile  con  un  rapporto  di  lavoro   subordinato   con   il
professionista scelto. 
  4. Il professionista, a conclusione del tirocinio  di  adattamento,
predispone  una  relazione  motivata   contenente   la   valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta  dal
tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. 
  5. Il Consiglio  dell'ordine  nazionale  dei  tecnologi  alimentari
esercita la vigilanza sul  tirocinio  ai  fini  dell'adempimento  dei
doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il  presidente
del Consiglio dell'ordine regionale cui e' iscritto il professionista
di cui al comma 3 del presente articolo. Il professionista, presso il
quale il  richiedente  svolge  il  tirocinio,  ricevuta  copia  della
delibera  di  inizio  del  tirocinio  dal  presidente  del  Consiglio
dell'ordine  nazionale  dei   tecnologi   alimentari,   comunica   al
presidente del Consiglio dell'ordine regionale le linee generali  cui
si atterra' durante il tirocinio. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  23  del  citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi  nelle
          note all'art. 2.