IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2015,  e  in
particolare l'articolo 18; 
  Vista  la  direttiva  2014/90/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo  e  che
abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio; 
  Vista  la  rettifica  della  direttiva  2014/90/UE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 146 dell'11 giugno
2018; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante  approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della
legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014,  sull'equipaggiamento  marittimo  che   abroga   la   direttiva
96/98/CE; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico e dell'ambiente e  tutela  del  territorio  e  del
mare; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
                      20 dicembre 2017, n. 239 
 
  1. All'articolo 20, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le parole:  «da  2  a  11»  sono
sostituite dalle seguenti: «da 2 a 12». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              -  L'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'art. 18 della legge 12 agosto 2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
                «Art. 18 (Attuazione della direttiva  2014/90/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          sull'equipaggiamento marittimo e che  abroga  la  direttiva
          96/98/CE del Consiglio). - In vigore dal 16 settembre 2016. 
                1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e
          35, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  il
          Governo e' autorizzato a  dare  attuazione  alla  direttiva
          2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
          direttiva 96/98/CE del Consiglio.». 
              - La direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  23   luglio   2014,   sull'equipaggiamento
          marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del  Consiglio
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  (Approvazione
          del testo  definitivo  del  codice  della  navigazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.  93,
          Ediz. Spec. 
              - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in  materia  di
          sicurezza della navigazione e di  salvaguardia  della  vita
          umana in mare) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          luglio 1962, n. 168. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994,  n.
          84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 3 (Costituzione del comando generale del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice della  navigazione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   20
          dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
          direttiva  2014/90/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  23   luglio   2014,   sull'equipaggiamento
          marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  20  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   20   (Organismi   notificati   -   Attuazione
          dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE). - 1. Possono
          essere autorizzati a espletare le procedure di  valutazione
          di conformita' di cui all'art.  17  gli  organismi  per  la
          valutazione  della  conformita',   previa   notifica   alla
          Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di  cui
          ai commi da 2 a 12. 
                2. L'organismo di valutazione  della  conformita'  ha
          personalita' giuridica di diritto privato. 
                3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un
          organismo  terzo  indipendente  dagli  operatori  economici
          interessati   alla   produzione,   alla   distribuzione   e
          all'immissione sul mercato  dell'equipaggiamento  marittimo
          oggetto  di  valutazione.  Un  organismo   appartenente   a
          un'associazione d'imprese o a una federazione professionale
          che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella  progettazione,
          nella fabbricazione,  nella  fornitura,  nell'assemblaggio,
          nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  di   equipaggiamento
          marittimo  sottoposto  alla  sua  valutazione  puo'  essere
          ritenuto  un  organismo  idoneo,  a  condizione  che  siano
          dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di  qualsiasi
          conflitto di interesse. 
                4. L'organismo di valutazione  della  conformita',  i
          suoi  dirigenti  apicali  e  il  personale   addetto   alla
          valutazione della conformita' non sono ne' il  progettista,
          ne' il fabbricante, ne' il fornitore,  ne'  l'installatore,
          ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o
          il  responsabile  della  manutenzione  dell'equipaggiamento
          marittimo  sottoposto  alla   sua   valutazione,   ne'   il
          rappresentante di  uno  di  questi  soggetti.  La  predetta
          disposizione  non   preclude   l'uso   dell'equipaggiamento
          marittimo valutato che e' necessario per  il  funzionamento
          dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso  di
          tale equipaggiamento  per  scopi  privati.  L'organismo  di
          valutazione della conformita', i suoi dirigenti  apicali  e
          il personale addetto alla valutazione della conformita' non
          intervengono  direttamente   nella   progettazione,   nella
          fabbricazione     o      nella      costruzione,      nella
          commercializzazione,  nell'installazione,  nell'utilizzo  o
          nella manutenzione degli apparecchi,  ne'  rappresentano  i
          soggetti impegnati in  tali  attivita'.  Non  intraprendono
          alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la  loro
          indipendenza di giudizio o la loro  integrita'  per  quanto
          riguarda le attivita' di valutazione della conformita'  per
          cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi
          di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita'
          garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei  suoi
          subappaltatori  non  si  ripercuotano  sulla  riservatezza,
          sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue  attivita'
          di valutazione della conformita'. 
                5. L'organismo di valutazione della conformita' e  il
          suo personale eseguono le operazioni di  valutazione  della
          conformita' con il massimo dell'integrita' professionale  e
          della competenza tecnica  e  sono  liberi  da  qualsivoglia
          pressione o incentivo, soprattutto di  ordine  finanziario,
          che puo' influenzare il  proprio  giudizio  o  i  risultati
          delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
          persone o gruppi di persone  interessati  ai  risultati  di
          tali attivita'. 
                6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in
          grado di eseguire tutti  i  compiti  di  valutazione  della
          conformita' assegnatigli ai sensi del  presente  decreto  e
          per cui e' stato notificato,  indipendentemente  dal  fatto
          che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto  e
          sotto la sua responsabilita'. In  ogni  momento,  per  ogni
          procedura di valutazione della conformita' e per ogni  tipo
          o categoria di equipaggiamento marittimo per  il  quale  e'
          stato  notificato,   l'organismo   di   valutazione   della
          conformita' ha a sua disposizione: 
                  a) personale con conoscenze tecniche ed  esperienza
          sufficiente  e  appropriata  per  eseguire  i  compiti   di
          valutazione della conformita'; 
                  b) le necessarie  descrizioni  delle  procedure  in
          base alle quali avviene la valutazione  della  conformita',
          garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di
          tali procedure; 
                  c)  una  politica  e  procedure   appropriate   che
          distinguono i compiti che svolge in qualita'  di  organismo
          notificato dalle altre attivita'; 
                  d) le  procedure  per  svolgere  le  attivita'  che
          tengono debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
          del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
          complessita'    della    tecnologia    dell'equipaggiamento
          marittimo in questione e della natura di  massa  o  seriale
          del processo produttivo. 
                7.  L'organismo  di  valutazione  della   conformita'
          dispone  dei  mezzi  necessari   per   eseguire   in   modo
          appropriato i compiti  tecnici  e  amministrativi  connessi
          alle  attivita'  di  valutazione  della  conformita'  e  ha
          accesso a tutti gli strumenti  o  impianti  occorrenti.  Il
          personale  responsabile  dell'esecuzione  dei  compiti   di
          valutazione della conformita' dispone di quanto segue: 
                  a) una formazione tecnica  e  professionale  solida
          che  include  tutte  le  attivita'  di  valutazione   della
          conformita'  in  relazione  alle   quali   l'organismo   di
          valutazione della conformita' e' stato notificato; 
                  b)  soddisfacenti  conoscenze  delle   prescrizioni
          relative  alle  valutazioni  che   esegue   e   un'adeguata
          autorita' per eseguire tali valutazioni; 
                  c) una conoscenza e una comprensione  adeguate  dei
          requisiti essenziali delle norme  armonizzate  applicabili,
          delle   disposizioni   pertinenti   della   normativa    di
          armonizzazione dell'Unione europea nonche' delle  normative
          nazionali applicabili; 
                  d) la capacita' di redigere certificati, registri e
          rapporti atti a dimostrare che le  valutazioni  sono  state
          eseguite. 
                8. E' garantita l'imparzialita'  degli  organismi  di
          valutazione della conformita', dei loro dirigenti apicali e
          del  personale  addetto  allo  svolgimento  di  compiti  di
          valutazione  della  conformita'.   La   remunerazione   dei
          dirigenti apicali e del personale addetto allo  svolgimento
          di compiti di valutazione della conformita' non dipende dal
          numero di valutazioni eseguite  o  dai  risultati  di  tali
          valutazioni. 
                9. Gli organismi  di  valutazione  della  conformita'
          sottoscrivono  un  contratto  di   assicurazione   per   la
          responsabilita' civile, secondo le  caratteristiche  minime
          fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro sessanta  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto. Fino all'adozione  di  tale
          decreto il massimale di tale polizza  e'  non  inferiore  a
          2.500.000 euro e si applicano, per quanto  compatibili,  le
          indicazioni  al  riguardo  previste  nella  direttiva   del
          Ministro delle attivita' produttive del 19  dicembre  2002,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  2  aprile
          2003. Detta polizza non  e'  necessaria  nel  caso  in  cui
          l'organismo  di  valutazione  della  conformita'   sia   un
          organismo pubblico. 
                10. Il personale di un organismo di valutazione della
          conformita' e' tenuto al segreto  professionale  per  tutto
          cio' di cui viene a  conoscenza  nell'esercizio  delle  sue
          funzioni  a  norma  del  presente  decreto   di   qualsiasi
          disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che  nei
          confronti delle autorita' competenti  dello  Stato  in  cui
          esercita le sue  attivita'.  Sono  tutelati  i  diritti  di
          proprieta'. 
                11. Gli organismi di  valutazione  della  conformita'
          partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti  e
          alle attivita' del gruppo di coordinamento degli  organismi
          notificati di  cui  all'art.  34,  o  garantiscono  che  il
          proprio   personale   addetto   alla   valutazione    della
          conformita'  ne  e'  informato,  e  applicano  come   guida
          generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti
          da tale gruppo. 
                12. Gli organismi di  valutazione  della  conformita'
          sono  conformi  ai  requisiti  della   norma   EN   ISO/IEC
          17065:2012. Gli organismi di valutazione della  conformita'
          si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai  fini
          della  valutazione  della  conformita'  sono  conformi   ai
          requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.».