Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla riorganizzazione degli uffici della direzione  generale  di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  nonche'  alla
definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3),  alla  individuazione
degli  uffici  periferici  dell'organizzazione  giudiziaria  e   alla
definizione della loro  competenza  territoriale,  si  provvede,  nei
limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu'  decreti  del
Ministro della giustizia, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni  di
cui all'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto,
sono esercitate dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma
2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
15 giugno 2015, n. 84, e possono essere delegate ai capi degli uffici
giudiziari ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  giustizia,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  sono  individuate   le   misure   necessarie   al
coordinamento informativo ed operativo, che  compete  alla  direzione
generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,  tra  la
medesima    direzione    generale    e    gli    uffici    periferici
dell'organizzazione giudiziaria. 
  4. L'ufficio speciale di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  16
dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 1994, n. 102, resta operante fino alla data  di  entrata  in
funzione  dell'ufficio  periferico  dell'organizzazione   giudiziaria
individuato come competente a norma del comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma  2,  lettera  b),
          del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  si  vedano  le   note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis). 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 4,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
          2015, n. 84: 
                «Art. 9 (Funzioni  e  compiti).  -  1.  Il  Direttore
          regionale, nel  rispetto  delle  disposizioni  e  sotto  la
          vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettere a) e b), svolge  i  compiti  attribuitigli
          dal decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  240  e  dal
          presente regolamento, in coordinamento, per le  materie  di
          rispettiva     competenza,     con     le     articolazioni
          dell'amministrazione centrale. 
                2. Il Direttore regionale: 
                  a)  gestisce  le   risorse   umane,   materiali   e
          finanziarie di cui all'articolo 10, comma  1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita  i  relativi
          poteri di spesa; 
                  b) definisce per gli  uffici  giudiziari  i  limiti
          entro  i  quali  possono  essere  adottati  gli  atti   che
          comportano oneri di spesa; 
                  c) assegna agli uffici  le  risorse  finanziarie  e
          strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo
          25 luglio 2006, n. 240; 
                  d)   svolge   le   attivita'   di   programmazione,
          individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica,
          anche a consuntivo, delle  risorse  finanziarie  assegnate;
          verifica la coerenza tra lo  stanziamento  e  l'allocazione
          effettiva  delle  risorse  finanziarie   finalizzate   alla
          realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attivita'
          di analisi e rendiconto periodica finalizzata  al  supporto
          decisionale;   analizza   gli   scostamenti   tra    quanto
          programmato e quanto conseguito;  svolge  le  attivita'  di
          individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e
          informazioni   finalizzate   al   supporto   dei   processi
          decisionali     e     del     controllo     di     gestione
          dell'amministrazione centrale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  18  agosto
          2015, n. 133: 
                «Art. 6 (Rapporti con l'amministrazione centrale).  -
          1. - 2. (Omissis). 
                3.   Ferme    le    competenze    del    Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi del Ministero connesse alle spese di  funzionamento
          degli uffici giudiziari,  ivi  incluse  le  competenze  dei
          titolari  delegati  ai  poteri  di  spesa,  possono  essere
          delegate ai capi  degli  uffici  giudiziari  le  competenze
          relative   alla   formazione   dei   contratti    necessari
          all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma  1.
          Nella  materia  della  sicurezza  le  medesime   competenze
          possono essere delegate al procuratore generale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          16 dicembre 1993, n. 522,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 1994, n.  102  (Istituzione  di  un
          ufficio speciale presso il Ministero di grazia e  giustizia
          per la gestione e la manutenzione degli  uffici  giudiziari
          della citta' di Napoli): 
                «Art. 1. - 1. Nell'ambito  della  organizzazione  del
          Ministero di grazia  e  giustizia  e'  istituito  l'ufficio
          speciale per  la  gestione  e  la  manutenzione  del  nuovo
          complesso  giudiziario  della  citta'  di  Napoli  e  degli
          edifici e locali ospitanti uffici giudiziari  nella  stessa
          citta',  nonche'  degli  edifici  e  locali  ospitanti   il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
                2. All'ufficio speciale sono  attribuite,  in  deroga
          all'articolo 1 della legge  24  aprile  1941,  n.  392,  le
          attivita'  necessarie  a  rendere  funzionante   il   nuovo
          complesso giudiziario e l'edificio destinato a  sede  della
          procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti
          nel centro direzionale di Napoli, le attivita'  concernenti
          la gestione, la manutenzione e la  conservazione  dei  beni
          immobili e delle strutture, nonche'  quelle  concernenti  i
          servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione,  la
          ventilazione,  la  telefonia,  le  reti  informatiche,   il
          controllo informatico  centralizzato  delle  strutture,  la
          pulizia e custodia degli  immobili  e  loro  pertinenze,  e
          quant'altro necessario per il funzionamento  degli  edifici
          giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di  cui  al
          periodo precedente  sono  attribuite  all'ufficio  speciale
          anche in relazione agli edifici e ai  locali  ospitanti  il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
                3.  L'ufficio  speciale  ha  sede  presso  il   nuovo
          complesso giudiziario della  citta'  di  Napoli,  sito  nel
          centro direzionale di tale citta'.».