Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonche' alla definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), alla individuazione degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e alla definizione della loro competenza territoriale, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra la medesima direzione generale e gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria. 4. L'ufficio speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, resta operante fino alla data di entrata in funzione dell'ufficio periferico dell'organizzazione giudiziaria individuato come competente a norma del comma 1.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. (Omissis).». - Per il testo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: «Art. 9 (Funzioni e compiti). - 1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell'amministrazione centrale. 2. Il Direttore regionale: a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa; b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa; c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240; d) svolge le attivita' di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attivita' di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attivita' di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell'amministrazione centrale.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133: «Art. 6 (Rapporti con l'amministrazione centrale). - 1. - 2. (Omissis). 3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli): «Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'.».