Art. 2 
 
Contributo a fondo perduto da destinare all'attivita' dei servizi  di
                            ristorazione 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati  dalle  misure  restrittive   introdotte   dal   presente
decreto-legge per contenere la diffusione  dell'epidemia  «Covid-19»,
e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo  di
455 milioni di euro per l'anno 2020 e di  190  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a favore dei soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto.  Il  contributo  non  spetta  ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  dicembre
2020. 
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti
che hanno gia' beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia  delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. 
  3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  a
valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154.  Ai  fini  dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.