Art. 2 
 
               Determinazione dei collegi uninominali 
             e plurinominali del Senato della Repubblica 
 
  1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica
sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella  B.1  allegata
al presente decreto. 
  2. I  collegi  plurinominali  per  l'elezione  della  Senato  della
Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2
allegata al presente decreto.