Art. 4 
 
                    Decorrenza dell'applicazione 
 
  1. A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima  cessazione  di
ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative
disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione  le
corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017,
n. 189. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto  legislativo  12  dicembre  2017,  n.  189
          recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica,  in  attuazione
          dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017,  n.  165,  recante
          modifiche al sistema di elezione della Camera dei  deputati
          e del Senato della Repubblica. Delega  al  Governo  per  la
          determinazione  dei  collegi   elettorali   uninominali   e
          plurinominali» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 dicembre 2017, n. 295 - S.O. n. 58.  Esso  suddivide  il
          territorio nazionale in ventotto circoscrizioni  elettorali
          (come indicate nella tabella  A  allegata  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  e
          successive  modifiche  e  integrazioni),   a   loro   volta
          articolate, fatta salva la Valle d'Aosta dove e' previsto 1
          collegio   uninominale,   in   231   collegi    uninominali
          (comprensivi dei 6 collegi del Trentino Alto-Adige)  ed  in
          63 collegi plurinominali. Il  Senato  e'  suddiviso  in  20
          circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Regioni, che
          vengono a loro volta articolate in complessivi 116  collegi
          uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle
          d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige e 34
          collegi plurinominali).