Art. 4 Decorrenza dell'applicazione 1. A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2017, n. 295 - S.O. n. 58. Esso suddivide il territorio nazionale in ventotto circoscrizioni elettorali (come indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche e integrazioni), a loro volta articolate, fatta salva la Valle d'Aosta dove e' previsto 1 collegio uninominale, in 231 collegi uninominali (comprensivi dei 6 collegi del Trentino Alto-Adige) ed in 63 collegi plurinominali. Il Senato e' suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Regioni, che vengono a loro volta articolate in complessivi 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige e 34 collegi plurinominali).