Art. 16 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  Le  attivita'
previste dal  presente  decreto  sono  svolte  dalle  amministrazioni
interessate  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente.