Art. 8 
 
Beni  e  rapporti  nel  settore  finanziario,  ivi  compreso   quello
  creditizio e  assicurativo,  e  delle  infrastrutture  dei  mercati
  finanziari 
 
  1. Nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui all'articolo
1, sono i seguenti: 
    a) le infrastrutture critiche, incluse  le  piattaforme,  per  la
negoziazione multilaterale di  strumenti  finanziari  o  di  depositi
monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di
titoli e di servizi  di  compensazione  in  qualita'  di  controparte
centrale nonche' per la compensazione o il regolamento dei pagamenti; 
    b) le tecnologie critiche: 
      1) quali l'intelligenza artificiale e i  registri  distribuiti,
funzionali all'innovazione di  servizi  e  di  prodotti  nei  settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di
cui all'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58; 
      2) digitali relative a  sistemi  e  servizi  di  pagamento,  di
moneta elettronica e  di  trasferimento  di  denaro,  gestione  della
liquidita', attivita' di prestito, factoring,  trading,  gestione  di
investimenti; 
      3) digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech); 
      4) per lo sviluppo di  software  per  la  protezione  dei  dati
relativi alla persona, alla negoziazione e allo  scambio  di  dati  e
prodotti,  nonche'  alla  gestione  documentale   nell'ambito   della
gestione delle attivita' finanziarie; 
      5)  «basate  su  registri  distribuiti»  (blochchain)  di   cui
all'articolo 8-ter  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
su cui operano «smart contract» come definiti al  secondo  comma  del
medesimo articolo; 
    c) le attivita' economiche di rilevanza  strategica  finanziarie,
creditizie  e  assicurative,  anche  se   svolte   da   intermediari,
esercitate da imprese che realizzano un  fatturato  annuo  netto  non
inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio  annuale  di
dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unita'. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche   situazioni   di   crisi»,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                «Art.  36  (Banche  popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori). - (Omissis). 
                2-bis.   Al   fine   di   promuovere   e    sostenere
          l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
          di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
          investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
          il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le  autorita'  e   gli
          operatori del settore, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca   d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
          il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire  le
          condizioni  e  le   modalita'   di   svolgimento   di   una
          sperimentazione relativa alle  attivita'  di  tecno-finanza
          (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
          quali l'intelligenza artificiale e i registri  distribuiti,
          dell'innovazione di  servizi  e  di  prodotti  nei  settori
          finanziario,  creditizio,  assicurativo   e   dei   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-ter del decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti  in
          materia di sostegno e semplificazione per le imprese e  per
          la    pubblica    amministrazione»,     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: 
                «Art.   8-ter   (Tecnologie   basate   su    registri
          distribuiti  e  smart  contract).  -  1.   Si   definiscono
          "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e
          i protocolli informatici che usano un  registro  condiviso,
          distribuito,  replicabile,   accessibile   simultaneamente,
          architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,
          tali  da  consentire  la   registrazione,   la   convalida,
          l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
          ulteriormente  protetti  da  crittografia  verificabili  da
          ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. 
                2. Si definisce "smart  contract"  un  programma  per
          elaboratore che opera  su  tecnologie  basate  su  registri
          distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due
          o piu'  parti  sulla  base  di  effetti  predefiniti  dalle
          stesse. Gli smart contract soddisfano  il  requisito  della
          forma  scritta  previa  identificazione  informatica  delle
          parti  interessate,  attraverso  un   processo   avente   i
          requisiti fissati dall'Agenzia per  l'Italia  digitale  con
          linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                3. La  memorizzazione  di  un  documento  informatico
          attraverso  l'uso  di   tecnologie   basate   su   registri
          distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione
          temporale  elettronica   di   cui   all'articolo   41   del
          regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014. 
                4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'Agenzia per  l'Italia  digitale  individua  gli  standard
          tecnici che le tecnologie basate  su  registri  distribuiti
          debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di
          cui al comma 3.».