Art. 2 
 
         Individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
                        nel settore trasporti 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per
il settore  dei  trasporti  sono  individuati  nelle  grandi  reti  e
impianti di  interesse  nazionale,  destinati  anche  a  garantire  i
principali  collegamenti  transeuropei,  e  nei   relativi   rapporti
convenzionali, come individuati dal comma 2. 
  2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1: 
  a) porti di interesse nazionale; 
  b) aeroporti di interesse nazionale; 
  c) spazioporti nazionali; 
  d)  rete  ferroviaria  nazionale   di   rilevanza   per   le   reti
trans-europee; 
  e) gli interporti di rilievo nazionale; 
  f) reti stradali e autostradali di interesse nazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.