Art. 2 Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2. 2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1: a) porti di interesse nazionale; b) aeroporti di interesse nazionale; c) spazioporti nazionali; d) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee; e) gli interporti di rilievo nazionale; f) reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse.