Art. 3 
 
         Individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
                      nel settore comunicazioni 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge, gli attivi di  rilevanza  strategica  nel  settore
delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete
di accesso pubblica agli utenti finali in  connessione  con  le  reti
metropolitane, i router di servizio  e  le  reti  a  lunga  distanza,
nonche' negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso  agli
utenti finali dei servizi  rientranti  negli  obblighi  del  servizio
universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e  nei  relativi
rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni  della  direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
2009, e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016. 
  2. Sono inclusi negli  attivi  di  cui  al  comma  1  gli  elementi
dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettivita'
(fonia, dati e video), la  sicurezza,  il  controllo  e  la  gestione
relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  della  direttiva   2009/136/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre  2009,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento 2016/679/UE  del  Parlamento  europeo,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva  95/46/CE,  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119.