Art. 4 Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali 1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi a un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa a uno specifico rapporto concessorio. 2. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, comma 3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego. 3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile: «Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale. Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.». - Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1994. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474: «Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate. (Omissis).».