Art. 4 
 
               Ambito di applicazione della disciplina 
                         dei poteri speciali 
 
  1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al  presente  regolamento
si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
dello Stato previsti dal medesimo articolo  2,  ivi  compresi  quelli
connessi  a  un   adeguato   sviluppo   infrastrutturale,   non   sia
adeguatamente  garantita   dalla   sussistenza   di   una   specifica
regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa a
uno specifico rapporto concessorio. 
  2. L'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge non si applica alle tipologie  di  atti  e  operazioni,
posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in
ogni caso, gli  obblighi  di  notifica  e  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge,  riguardanti  fusioni,
scissioni,  incorporazioni,  ovvero  cessioni,  anche  di  quote   di
partecipazione quando le relative  delibere  dell'assemblea  o  degli
organi   di   amministrazione   non   comportano   il   trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata,  ovvero  il
trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto  sociale,
lo scioglimento della societa' o la modifica di  clausole  statutarie
adottate ai sensi dell'articolo 2351, comma  3,  del  codice  civile,
ovvero  introdotte  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine  la  costituzione  o  la
cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni  materiali  o
immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego. 
  3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza  di
elementi informativi circa la minaccia di un  grave  pregiudizio  per
gli interessi pubblici relativi alla  sicurezza  e  al  funzionamento
delle   reti   e   degli   impianti   e   alla   continuita'    degli
approvvigionamenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile: 
              «Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce
          il diritto di voto. 
              Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo  statuto
          puo' prevedere la creazione  di  azioni  senza  diritto  di
          voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
          con  diritto  di  voto  subordinato   al   verificarsi   di
          particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
          di tali azioni non puo' complessivamente superare la  meta'
          del capitale sociale. 
              Lo statuto puo' altresi' prevedere  che,  in  relazione
          alla  quantita'  delle  azioni  possedute  da  uno   stesso
          soggetto, il diritto di voto  sia  limitato  a  una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
              Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo  statuto
          puo' prevedere la creazione di azioni con diritto  di  voto
          plurimo anche per particolari argomenti  o  subordinato  al
          verificarsi  di  particolari   condizioni   non   meramente
          potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino
          a un massimo di tre voti. 
              Gli strumenti finanziari di  cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332  (Norme  per
          l'accelerazione   delle   procedure   di   dismissione   di
          partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   in
          societa' per azioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 126  del  1°  giugno  1994,  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  1994,   n.   474,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177  del  30  luglio
          1994. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          citato decreto-legge 31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474: 
              «Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1.  Le  societa'
          operanti  nei  settori  della  difesa  e  della   sicurezza
          nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni
          e degli altri pubblici servizi,  nonche'  le  banche  e  le
          imprese   assicurative,   direttamente   o   indirettamente
          controllate  dallo  Stato  o   da   enti   pubblici   anche
          territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
          un limite massimo di possesso azionario non superiore,  per
          le societa' operanti  nei  settori  della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, dei  trasporti,  delle  comunicazioni,
          dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque  per
          cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo  familiare,
          comprendente il  socio  stesso,  il  coniuge  non  separato
          legalmente e i figli minori, ed al gruppo di  appartenenza:
          per tale intendendosi il soggetto, anche non  avente  forma
          societaria,  che  esercita  il   controllo,   le   societa'
          controllate e quelle controllate  da  uno  stesso  soggetto
          controllante, nonche'  le  societa'  collegate;  il  limite
          riguarda  altresi'   i   soggetti   che,   direttamente   o
          indirettamente,   anche   tramite   controllate,   societa'
          fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con  terzi
          ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o  al
          trasferimento  di  azioni  o  quote  di  societa'  terze  o
          comunque ad accordi o patti di cui all'art.  10,  comma  4,
          della legge 18  febbraio  1992,  n.  149,  come  sostituito
          dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto,  in
          relazione a societa' terze, qualora tali  accordi  o  patti
          riguardino almeno il dieci per cento delle  quote  o  delle
          azioni con  diritto  di  voto  se  si  tratta  di  societa'
          quotate, o il venti per cento se si tratta di societa'  non
          quotate. 
              (Omissis).».