Art. 2 Modifiche all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «e' ridotto a tre anni», sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19» e le parole «qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora, entro il 31 gennaio 2021,»; b) al secondo periodo, le parole «gia' con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario). - 1. (Omissis). 2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresi', a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalita' di cui al presente comma.».