Art. 2 
 
                 Modifiche all'articolo 7, comma 2, 
          del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del  decreto  legislativo  27  dicembre
2019, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «e'  ridotto  a  tre  anni»,
sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto  previsto,  rispetto  alle
tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato
di emergenza dell'epidemia da COVID-19» e le parole  «qualora,  entro
novanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto
legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora, entro il 31
gennaio 2021,»; 
    b) al secondo periodo, le parole «gia' con  effetti  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con
effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  158,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  7 (Ripiano  del  disavanzo   derivante   dagli
          effetti del riaccertamento straordinario). - 1. (Omissis). 
                2. Anche al fine di tenere conto di  quanto  previsto
          dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine  di
          dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni  secondo
          quanto  previsto,  rispetto  alle  tempistiche  di  rientro
          indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza
          dell'epidemia da COVID-19,  qualora,  entro  il 31  gennaio
          2021, la Regione e lo Stato non  sottoscrivano  un  accordo
          contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali
          impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della
          sana gestione finanziaria del bilancio, di  responsabilita'
          nell'esercizio del mandato elettivo  e  di  responsabilita'
          intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e  97  della
          Costituzione, devono garantire  il  rispetto  di  specifici
          parametri di virtuosita', quali  la  riduzione  strutturale
          della   spesa   corrente,   con   effetti    a    decorrere
          dall'esercizio finanziario 2021.  La  Regione  si  impegna,
          altresi', a concordare con lo Stato appositi interventi  di
          riforma per le finalita' di cui al presente comma.».