IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E M AN A il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021 1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente: «8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,"; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro."; 3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».