ART. 10 
 
           (Proroga di termini in materia di agricoltura) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Gli organismi di controllo devono essere  accreditati  in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  il  31  dicembre
2021.". 
  2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le  parole  "e  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le  parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  2,  l'Ente
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021". 
  5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  le
parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo  a  carico  dei
beneficiari" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  all'accertamento
definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque  sino  al
31 marzo 2021". 
  6. Per  gli  imprenditori  agricoli  professionali,  i  coltivatori
diretti, i mezzadri e i  coloni,  beneficiari  dell'esonero  previsto
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' sospeso il pagamento della rata in scadenza  il  16  gennaio  2021
fino alla comunicazione,  da  parte  dell'ente  previdenziale,  degli
importi contributivi da versare e comunque non oltre il  16  febbraio
2021.