ART. 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi"; b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021". 7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18". 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. 10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".