ART. 13 
 
    (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) 
 
  1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020",  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021". 
    b) al comma 6,  le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"; 
    c) al comma 18, primo periodo, le parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"  e  al
secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente" sono sostituite dalle  seguenti:  "Fino  al  31  dicembre
2021". 
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2022"; 
    b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 agosto 2021". 
  5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31  luglio
2021". 
  6. In  considerazione  della  situazione  emergenziale  determinata
dalla diffusione del virus da COVID-19, per  le  domande  dirette  al
conseguimento della patente di guida presentate nel  corso  dell'anno
2020, la prova di controllo  delle  cognizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. 
  7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le  seguenti:  "e
per l'esercizio 2021". 
  8. All'articolo 1, comma 1082, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole "entro  tre  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi". 
  9. Al fine di consentire la prosecuzione dei  lavori  del  progetto
«Mantova Hub»  nell'anno  2021,  assicurando  la  valorizzazione  del
territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione  delle
interferenze del medesimo progetto con opere,  edifici  o  luoghi  di
interesse sociale, culturale, storico o  religioso,  il  responsabile
unico del procedimento e'  autorizzato  ad  apportare  le  necessarie
modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di  gara
e  delle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  di  contratti
pubblici. I termini previsti  per  la  conclusione  dei  lavori  sono
conseguentemente prorogati  di  dodici  mesi.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni  di  euro,  per
l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto  «Mantova
Hub». La concessione del finanziamento  e'  condizionata  agli  esiti
istruttori  da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con riguardo al rispetto dei  documenti  di  gara  e  delle
direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici,  alla
corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al  decreto
legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  e  all'integrale  copertura
finanziaria dell'intervento. 
  10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del  decreto  legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le
seguenti:  ad  esclusione  di   quelle   che,   pur   connesse   alla
realizzazione  del  progetto  sportivo  di  cui  al  comma  1,   sono
individuate, con decreto adottato dal  Commissario  entro  15  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non
indispensabili al regolare  svolgimento  degli  eventi  sportivi.  La
consegna delle opere, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire  entro  e  non
oltre il 31 dicembre 2022.". 
  11.  All'articolo  200-bis,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro  il  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 
  12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole "e fino al 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "e  fino  alla  cessazione  dello   stato   di   emergenza
epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021". 
  13. La sospensione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  sino
al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti  di
rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586,  comma
2, c.p.c., del decreto di  trasferimento  di  immobili  pignorati  ed
abitati dal debitore e dai suoi familiari. 
  14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 30 giugno 2021". 
  15. All'articolo 214 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "riscosse  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122",
sono sostituite  dalle  seguenti  "derivanti  dalla  riscossione  dei
canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto  legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, ed integrate  dall'articolo  15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La  misura  della
compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,
nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottarsi  entro  il  30
aprile 2021, previa acquisizione, entro  il  15  marzo  2021  di  una
rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate  di  cui
al comma 1 riferita, in relazione all'articolo  10,  comma  3,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1,  comma  1020,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale  del  livello  della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e  il  31  dicembre
2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo
19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  ed  integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122
agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.". 
  16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi
al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e  di
consentire l'attivazione  di  detto  lotto  funzionale  entro  il  31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  (R.F.I.  S.p.A.)  e'
autorizzata,   nelle   more   dell'approvazione    dell'Aggiornamento
2020/2021 del Contratto di Programma  -  Parte  Investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  R.F.I.  S.p.A.,  a
dare avvio ai  lavori  del  secondo  lotto  costruttivo  Verona-bivio
Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro. 
  17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. e'  autorizzata  a  utilizzare,
nel limite di 726 milioni di euro, le risorse  previste  nel  vigente
Contratto  di   Programma   -   Parte   Investimenti   destinate   al
finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione non e' stata avviata la fase di
progettazione esecutiva, nonche' ulteriori risorse pari a complessivi
euro 1.050 milioni a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di  entrata
in vigore del presente decreto ai  fini  dell'assunzione  di  impegni
giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui  al  primo
periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma  -  -
Parte Investimenti  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti  negoziali,  le
risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito
della  programmazione  complessiva  delle  risorse   destinate   alla
realizzazione degli investimenti ivi previsti.  Entro  trenta  giorni
dall'avvio degli interventi relativi  al  secondo  lotto  costruttivo
Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette  apposita  informativa,
tramite  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  fornendo
indicazione   degli   interventi   oggetto   di    rimodulazione    o
definanziamento. 
  18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  19. Agli effetti in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti  dall'articolo  12,
comma 4, secondo periodo.