ART. 17 
 
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de
                       L'Aquila - Casa Italia) 
 
  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Al fine di concludere rapidamente  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per  la  concessione  del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021,  pena
la decadenza dal  beneficio.  Per  gli  interventi  per  i  quali  e'
necessario accertare un maggior danno collegato agli  eventi  sismici
del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei  centri
storici dei comuni del  cratere,  diversi  da  L'Aquila,  o  comunque
ricompresi negli ambiti di  intervento  dei  piani  di  ricostruzione
degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la  domanda
per la concessione del contributo entro il termine  inderogabile  del
30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.  Il  comune  puo'
avvalersi degli strumenti di cui  all'articolo  67-quater,  comma  2,
lettera a).".