ART. 19 
 
(Proroga  dei  termini  correlati   con   lo   stato   di   emergenza
                     epidemiologica da COVID-19) 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei  limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.