ART. 20 
 
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle  scuole
                          e degli ospedali) 
 
  1. Per i lavori relativi a collegamenti in  fibra  ottica  ad  alta
velocita'  degli  edifici  scolastici  del   sistema   nazionale   di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,  e
degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete  disponibile  si
trovi entro una  distanza  massima  di  4  chilometri  dagli  edifici
stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da
parte  degli  operatori,   e'   eseguito   mediante   riutilizzo   di
infrastrutture e cavidotti esistenti o,  anche  in  combinazione  tra
loro, con la metodologia della micro trincea attraverso  l'esecuzione
di  uno  scavo  e  contestuale  riempimento  di  ridotte   dimensioni
(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita'  regolabile  da  10  cm
fino a massimo 35 cm), in ambito  urbano  ed  extraurbano,  anche  in
prossimita' del bordo stradale o sul  marciapiede.  L'operatore  puo'
utilizzare la linea realizzata ai fini  della  presente  disposizione
per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici
presenti lungo il percorso. 
  2. In  presenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  per  la
realizzazione dell'intervento  da  parte  dell'operatore  si  applica
l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio  2016,
n. 33. Qualora l'intervento di scavo di  cui  al  comma  1  interessi
esclusivamente  sedi  stradali  asfaltate  e  non   pavimentate,   e'
sufficiente  la  sola  comunicazione  di  inizio  lavori  all'ufficio
comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore
della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1
su autostrade o strade in concessione  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 33.