ART. 22 
 
(Proroga  e  altre  misure  applicabili  a  intermediari  bancari   e
finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al  recesso  del
                  Regno Unito dall'Unione europea) 
 
  1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma  2,  lettere
da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private  (CAP)  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dall'articolo
2, lettera e), dell'Accordo sul  recesso  del  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione  europea  e  dalla  Comunita'
europea dell'energia atomica. 
  2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e
fino alla conclusione del procedimento  di  autorizzazione  da  parte
delle Autorita' competenti, e in ogni  caso  non  oltre  i  sei  mesi
successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo  3,
commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel
Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  che  abbiano
presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore
del presente decreto istanza per  l'autorizzazione  allo  svolgimento
delle attivita' come  intermediari  di  paesi  terzi  ovvero  per  la
costituzione di un intermediario italiano a cui  cedere  l'attivita',
possono  continuare  a  operare  sul  territorio   della   Repubblica
italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti  e,  con
riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto  dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge.  Resta  fermo  quanto  previsto
agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF. 
  3. Nel periodo  temporale  indicato  al  comma  2  i  soggetti  ivi
indicati  operano  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   in
conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di  paesi
terzi ai sensi del  TUB  e  del  TUF,  nonche'  dell'articolo  7  del
decreto-legge  n.  22  del  2019.  Agli  stessi   soggetti   operanti
nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica  l'articolo  8,
commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo  decreto-legge.  Il  riferimento  alla
data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque  ricorra,  e'
sostituito dal riferimento alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
transizione. Durante  il  periodo  di  cui  al  comma  2  si  applica
l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019. 
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle  Autorita'
competenti,  con  riferimento  alle  attivita'  non  autorizzate,   i
soggetti di cui al comma 2  cessano  l'attivita'  svolta  in  Italia,
secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono
fatte  salve  le  operazioni  necessarie  all'ordinata  chiusura  dei
rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile,  e  comunque
non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di  comunicazione
di tale diniego,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  per  lo
scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3. 
  5. I soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  4  assicurano  ai  clienti
un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti  dal  recesso
del Regno  Unito  dall'Unione  europea.  Le  banche,  le  imprese  di
investimento,  i  gestori  di  fondi  limitatamente  ai  servizi   di
investimento prestati, gli istituti di pagamento e  gli  istituti  di
moneta elettronica  aventi  sede  legale  nel  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita'  al  termine  del
periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui
al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni
e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le
istruzioni   ricevute.   Per   i   finanziamenti,    la    cessazione
dell'attivita', anche se conseguente al  diniego  dell'autorizzazione
di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle  modalita'
di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte  del
cliente,  fatto  salvo  il   diritto   del   cliente   all'estinzione
anticipata. 
  6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel  Regno  Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di
transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel
territorio della Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP,  sono
cancellate, dal giorno successivo  a  tale  data,  dall'Elenco  delle
imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui  all'articolo
26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo  di
transizione, l'attivita' nei limiti della gestione  dei  contratti  e
delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi  contratti,
ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro
termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera
b). Della prosecuzione temporanea di tale  operativita'  l'IVASS  da'
adeguata evidenza al pubblico. 
  7. Le imprese di cui al comma 6: 
    a) informano, entro quindici giorni dalla  fine  del  periodo  di
transizione,  anche   mediante   comunicazione   sul   proprio   sito
istituzionale,  contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a
prestazioni  assicurative  del  regime   di   operativita'   a   esse
applicabile; 
    b) presentano all'IVASS, entro  novanta  giorni  dalla  fine  del
periodo di transizione, un piano contenente le misure che  consentono
di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture
in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri; 
    c) trasmettono all'IVASS,  con  cadenza  annuale,  una  relazione
contenente lo stato di attuazione del piano. 
  8. Dalla scadenza del periodo di  transizione  il  contraente  puo'
recedere senza  oneri  aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata
superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero
esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo  contrattuale;  le
clausole  di  tacito  rinnovo  perdono  efficacia.  Il  recesso   del
contraente  ha  effetto  dalla  scadenza   della   prima   annualita'
successiva alla data di esercizio del recesso stesso. 
  9. Alle imprese di cui al  comma  6,  nelle  more  del  periodo  di
prosecuzione temporanea indicato nel medesimo  comma,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193  del  CAP  e  ogni
altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino
al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di
cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la  disposizione  di
cui all'articolo 10, comma 8, del CAP. 
  10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane  che,
al termine del periodo di transizione, sono  abilitate  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi proseguono l'esercizio  dell'attivita',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  CAP  e
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito. 
  11. All'articolo 10, commi 16  e  17,  del  decreto  legislativo  3
agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".